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ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE

L’Assegno unico e Universale, introdotto con D. Lgs. n. 230/2021 e che ha sostituito ogni precedente misura di supporto ai redditi dei nuclei familiari con figli, è un sostegno economico per le famiglie con figli a carico attribuito per ogni figlio fino al compimento dei 21 anni o senza limiti di età per i figli disabili.

L’assegno unico universale può essere richiesto da qualsiasi genitore, indipendentemente dalla propria categoria di lavoratore (dipendente, autonomo ecc…), ricorrendone le seguenti condizioni:

- per ogni figlio minorenne a carico (per i nascituri decorre dal settimo mese di gravidanza);

- per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni, che:

- frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, o un corso di laurea;

- svolga un tirocinio o un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui;

- sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;

- svolga il servizio civile universale;

- per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

Con specifico riferimento ai genitori separati/divorziati la normativa per l’ottenimento dell’Assegno unico universale prevede espressamente che (art. 6, comma 4): “4. L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, l'assegno è riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare”.

Quindi, in ipotesi di affidamento condiviso del figlio, il genitore può presentare la domanda dell’Assegno unico Universale e chiedere la corresponsione dell’assegno nella misura del 100% in suo favore solo in caso di espresso accordo con l’altro genitore. Tanto si ricava anche dall’art. 1, comma 2, lett. f), L. 1 aprile 2021, n. 46, che recita: “f) l'assegno di cui al comma 1 è ripartito in pari misura tra i genitori ovvero, in loro assenza, è assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l'assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori”.

In buona sostanza, in ossequio a quanto disposto dall’art. 6, commi 4 e 6, del D.Lgs. n. 230/2021, in presenza dei requisiti soggettivi di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 230/2021, in caso di affidamento condiviso l’Assegno unico Universale  è ripartito in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, fatti salvi diversi accordi tra i genitori.

Tuttavia, l’Assegno unico universale viene altresì sempre erogato a un solo genitore se il Giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione o il divorzio, ha disposto che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori (Cfr. Messaggio INPS del 20.4.2022, n. 1714).

Dunque, anche alla luce della pacifica giurisprudenza consolidatasi sotto la vigenza dell’art. 211 L. 151/1975, resta fermo il potere del Tribunale di disporre, nell’interesse della prole ed apprezzate le circostanze del caso concreto, anche in caso di affidamento condiviso, che il genitore non collocatario riversi al genitore collocatario l’importo dell’assegno unico universale da lui riscosso.

 



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