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Divorzio

DIVORZIO – SCIOGLIMENTO DI MATRIMONIO O CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DI MATRIMONIO CONCORDATARIO

L’istituto del divorziodisciplina condizioni e modi per ottenere lo scioglimento del vincolo coniugale e far riacquistare ai coniugi uno stato civile libero.

Si parla, più precisamente, di scioglimento del matrimonio quando i coniugi erano sposati civilmente, di cessazione degli effetti civili di matrimonio concordatario quando, invece, i coniugi avevano contratto matrimonio in chiesa (il sacramento) ma tale da produrre effetti anche per l’ordinamento giuridico italiano (ossia gli effetti del matrimonio civile).

Ll’ipotesi in cui il divorzio viene richiesto dopo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale o dopo l’omologazione della separazione consensuale è di gran lunga l’ipotesi più frequente.

La domanda può essere proposta allorquando la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno dodici mesidall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente nella procedura di separazione giudiziale e da sei mesinel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale sono protratte (art. 3 l. n. 898/70)ovvero dalla data certificatanell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato o, infine, dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.

Più raramente avviene, invece, che il divorzio venga richiesto direttamente(senza che sia preceduto da una sentenza od omologa di separazione) nei seguenti casi:

  1. quando l'altro coniuge sia stato condannato, anche per fatti commessi prima del matrimonio, all'ergastolo o alla reclusione superiore ai quindici anni o per determinati gravi reati;
  2. quando il matrimonio non è stato consumato;
  3. quando l'altro coniuge straniero abbia ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o abbia contratto un nuovo matrimonio all'estero;
  4. quando è passata in giudicato la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della Legge 14.04.1982 n. 164

Dal punto di vista processuale, anche il giudizio di divorzio può essere congiunto o contenzioso, a seconda che esista o meno un accordo dei coniugi nel richiederlo: nel primo caso la procedura è più snella, non necessita di istruttoria e si conclude all’esito di un’unica udienza mnetre nel secondo caso il procedimento è un vero e proprio giudizio di merito a cognizione piena.

In entrambi i casi, comunque, il procedimento si conclude con l’emissione della sentenza di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la quale, oltre a rendere i coniugi liberi di stato, può prevedere in favore del coniuge economicamente più debole un assegno divorzile (art. 5 l. n. 898/70).

La previsione dell’assegno divorzile e il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio sono, a loro volta, i presupposti che danno diritto all’exconiuge economicamente più debole di richiedere una quota della pensione di reversibilità dell’altro nonché il 40% della sua indennità di fine rapporto di lavoro relativa agli anni di lavoro coincidenti con gli anni di matrimonio (artt. 9e 12 bis L. n. 898/70).

In presenza di figli minorenni o maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti, la sentenza di divorzio dovrà provvedere anche in ordine al loro affidamento e collocamento, all’assegnazione della casa coniugale e al contributo al loro mantenimento.



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