Cane in catena
In Veneto vige la legge regionale n.17 del 19.06.2014, la quale, all’art. 2 bis vieta al proprietario o al detentore anche temporaneo di animali di affezione l’utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie o per misure urgenti e solamente temporanee di sicurezza, documentabili e certificate dal veterinario curante, prevedendo altresì, in caso di violazioni, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 300,00.
Oltre a ciò, secondo ampia giurisprudenza, tenere il cane legato in catena, magari rendendogli difficoltoso raggiungere ciotole di cibo e acqua o senza garantirgli un riparo dal sole/intemperie o, ancora, senza garantirgli uno spazio sufficiente in cui muoversi, può integrare anche il reato di maltrattamenti di animaliprevisto dall’art. 544 ter c.p., che punisce con la reclusione da 3 mesi a 18 mesi o con la multa da 5000 a 30.000 euro chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale o lo sottopone a sevizie o a comportamenti o fatiche o a lavori insopportabili, pena aumentata della metà se, purtroppo, dal fatto deriva la morte dell’animale.
È quindi importante, ogni volta in cui vediamo un animale in catena o maltrattato dal proprio padrone, segnalare il tutto alle autorità competenti (guardia cinofila, vigili, enti di protezione degli animali…) nel più breve tempo possibile.