Pronti…Partenza…STOP! Se il volo aereo è in overbooking, quali tutele spettano al passeggero?
Care lettrici e cari lettori,
questa settimana voglio parlarvi di un argomento molto interessante che, pensandoci, può essere un vero e proprio incubo.
Anche quando siamo pronti per goderci del sano e meritato relax dopo un anno di lavoro, infatti, gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo che ci aspettano.
Tra bagagli smarriti, corse al check-in e valigie che non possono essere imbarcate, il volo aereo verso le nostre mete da sogno è sicuramente un momento estremamente delicato, che può trasformarsi in un vero e proprio incubo!
Questo avviene, ad esempio, in caso di overbooking, letteralmente “sovra-prenotazione”.
L’overbooking, è un termine con cui si sta ad indicare il fenomeno per cui le prenotazioni – in questo caso di un volo aereo – superano il numero di posti disponibili, con conseguenti gravi disagi.
Molte compagnie aeree, basandosi sulla probabilità che alcuni passeggeri che hanno prenotato il volo potrebbero non presentarsi o cancellare la prenotazione, onde evitare di effettuare voli che non siano “al completo”, vendono più biglietti di quelli che sarebbero effettivamente disponibili in base ai posti sull’aeromobile.
Ma cosa succede se, contrariamente alla previsioni, tutti i passeggeri si presentano?
In questo caso alcuni passeggeri si sentiranno dire che non potranno imbarcarsi per motivi di overbooking.
Quali sono, allora, gli strumenti di tutela per i passeggeri che rischiano di rimanere a terra?
Al riguardo esiste un regolamento europeo ad hoc ovvero il n. 261/2004 il quale prevede un vero e proprio obbligo per la compagnia aerea di informare i passeggeri dei diritti agli stessi spettanti in caso di overbooking.
In particolare, secondo il regolamento, il passeggero può scegliere tra rimborso totale del costo del biglietto o reimbarco su un volo alternativo (con il rischio di dover sostenere estenuanti tempi di attesa), fermo restando che se la partenza viene rinviata dopo più di tre ore, il passeggero ha anche diritto ad una compensazione pecuniaria.
Se, tuttavia, il passeggero rifiuta, la compagnia deve cercare passeggeri volontari disposti a cedere il proprio posto in cambio di un rimborso del biglietto o dell’imbarco sul primo volo disponibile verso la destinazione, garantendo tutti i servizi di assistenza gratuita durante l’attesa, come pasti, pernottamenti o trasferimenti.
Se anche in questo modo la spiacevole situazione non dovesse risolversi, allora al passeggero dovrà essere riconosciuto un risarcimento pecuniario il cui ammontare sarà determinato in base alla tratta aerea e ai chilometri percorsi.
In tema si overbooking aereo si è pronunciato anche il Consiglio di Stato, il quale ha chiarito che la mancante o incompleta informazione circa i diritti dei viaggiatori in caso di overbooking sul sito web della compagnia aerea, integra una pratica commerciale scorretta, essendo infatti l’esatta conoscenza dei diritti del trasportato nelle evenienze patologiche è elemento importante per la determinazione all'acquisto del biglietto.
Questa è una rubrica di informazione e divulgazione giuridica che ha il solo scopo di voler contribuire a livello sociale alla conoscenza dei propri diritti in quanto è mia convinzione che solo così è possibile tutelarli efficacemente dal punto di vista legale.
Se avete delle domande o volete propormi un argomento di cui parlare, potete farlo scrivendomi all’indirizzo e-mail dirittoetutela3.0@gmail.com o compilando il form che trovate sul sito www.studiolegalefois.com.
Avv. Fulvia Fois