Separazione e assegnazione della casa coniugale al coniuge non proprietario.
In sede di separazione o cessazione della convivenza more uxorio, il Giudice a fronte di un ricorso assegna, nell'interesse dei figli minori e/o maggiorenni non economicamente autosufficienti. la casa coniugale al genitore collocatario prevalente degli stessi anche se non é proprietario dell'immobile.
In questo caso è sempre buona norma trascrivere il provvedimento nei pubblici registri immobiliari così da rendere opponibile a terzi il diritto di abitazione, ed evitare che altri soggetti possano rivendicare la proprietà del bene.
Dovete sapere che attraverso la trascrizione della sentenza di separazione che riconosce il diritto di abitazione, il genitore collocatario potrà continuare a restare nella casa coniugale, indipendentemente dal fatto che la proprietà dell’immobile sia passata di mano dall’ex coniuge ad un altro soggetto.
E se il provvedimento non è stato trascritto?
In questo caso bisogna distinguere due ipotesi:
- se la vendita è effettiva, il genitore collocatario che ha ottenuto il diritto di abitazione nella casa familiare prima della compravendita può continuare a vivervi per 9 anni decorrenti dalla data dell’assegnazione;
- se la vendita è simulata, il genitore collocatario che riesca a dimostrare tale circostanza (ossia che l’atto di compravendita è solo una finzione), può continuare a vivere nella casa, opponendo il proprio diritto all’acquirente e facendo dichiarare la vendita priva di effetti nei suoi confronti.
Se il terzo che ha acquistato la proprietà dell’immobile oggetto di assegnazione vuole chiederne il rilascio, deve ricorrere a un’apposita azione di accertamento dell’insussistenza dei presupposti per l’occupazione dell’ex casa coniugale, ad esempio dimostrando che il coniuge assegnatario non vive più stabilmente nella casa o che i figli sonno diventati economicamente autosufficienti.