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Affidamento rafforzato del minore ad un solo genitore: in quali casi?

Care lettrici e cari lettori, questa settimana voglio parlarvi di un argomento davvero molto interessante ma delicato quale l’affidamento dei figli minori.

Normalmente, il nostro ordinamento garantisce e tutela il rispetto del principio della bigenitorialità in forza del quale i figli minori hanno il diritto di mantenere un rapporto concreto ed equilibrato con entrambi i genitori, i quali, a loro volta, devono essere partecipanti attivi della vita dei figli a prescindere dalla sussistenza di dissidi o conflitti interpersonali

A fronte di ciò, si parla generalmente di affidamento condiviso dei figli, per tale intendendosi il regime in cui i genitori esercitano congiuntamente la responsabilità genitoriale sui figli, condividendo le principali decisioni relative all’educazione, all’istruzione, alla salute e alle attività degli stessi.

Ci sono però diverse situazioni in cui questa modalità non può essere attuata per diversi motivi.

Tenendo presente che l’unico obiettivo è quello di tutelare il preminente interesse del minore, il Giudice può decidere di disporre l’affidamento esclusivo del figlio ad un solo dei genitori.

Nonostante il termine “esclusivo” possa trarre in inganno, è bene precisare che nel regime di affidamento esclusivo, le decisioni di maggior interesse per i figli continuano adessere assunte congiuntamente da entrambi i genitori.

Il genitore affidatario, infatti, può assumere unilateralmente solo le decisioni “ordinarie”, fermo restando il diritto ed il dovere del genitore non affidatario di vigilare sull’istruzione e l’educazione degli stessi, ben potendo ricorrere al giudice qualora ritenga che l’altro abbia assunto decisioni pregiudizievoli per i minori.

Terza ed ultima tipologia di affidamento è quella dell’affidamento superesclusivo o rafforzato, a seguito del quale tutte le decisioni vengono prese dal genitore affidatario, senza che questi debba preventivamente interpellare ed informare l’altro genitore.

Ma in quali casi il Giudice può ritenere necessario adottare questo regime?

A titolo esemplificativo, la giurisprudenza ha ritenuto opportuno applicare il regime di affidamento superesclusivo nel caso in cui uno dei genitori violi o manchi completamente di ottemperare al dovere di mantenere, istruire ed educare i figli o si disinteressi totalmente a loro, ma anche nell’ipotesi in cui il genitore abbia disturbi comportamentali tali da incidere negativamente sulla serenità dei minori.

Non solo.

Con una recente pronuncia la Corte di Cassazione, evidenziando ancora una volta come la scelta del regime di affidamento debba avvenire con esclusivo riguardo al superiore interesse del minore, ha confermato la scelta dell’affidamento superesclusivo di una minore al padre, oltre che per la conflittualità esistente tra genitori e per la fragilità psicologica della madre, anche per l’incapacità della stessa di instaurare una comunicazione con l’ex compagno o con la di lui famiglia.

COSA NE PENSO IO?

Credo che la genitorialità comporti inevitabilmente una revisione delle priorità del genitore ed un ridimensionamento di sè stessi e delle proprie necessità.

Se questo non accade e se il genitore, per un motivo o per l’altro, volontariamente o inconsapevolmente, non riesce a collocare i figli minori al primo posto, è giusto che sia qualcun altro a tutelarli, financo rimettendo all’altro genitore tutte le scelte relative agli stessi.

Questa è una rubrica di informazione e divulgazione giuridica che ha il solo scopo di voler contribuire a livello sociale alla conoscenza dei propri diritti in quanto è mia convinzione che solo così è possibile tutelarli efficacemente dal punto di vista legale.

Se avete delle domande o volete propormi un argomento di cui parlare, potete farlo scrivendomi all’indirizzo e-mail dirittoetutela3.0@gmail.com o compilando il form che trovate sul sito www.studiolegalefois.com.??????

Avv. Fulvia Fois



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