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Assegno di mantenimento: il coniuge ci deve pagare le tasse?

WWW.DIRITTOETUTELAFOIS.COM - Assegno di mantenimento dopo la separazione o il divorzio, il coniuge ci deve pagare le tasse?

L'avvocato del foro di Rovigo Fulvia Fois affronta la questione distinguendo le somme per i figli da quelle per il coniuge e ricordando che chi versa l'assegno può beneficiare di deduzioni fiscali

 

Care lettrici e cari lettori,
questa settimana voglio parlare con voi di un argomento molto interessante che riguarda la tassazione dell’assegno di mantenimento.
Come ben sappiamo, può accadere che a seguito di separazione o divorzio, uno dei coniugi sia tenuto a versare un assegno al coniuge che non dispone di redditi propri.
Questa somma può essere corrisposto mensilmente dal coniuge obbligato o, in caso di accordo tra le parti, in un’unica soluzione.
Quella che sembra una semplice scelta rimessa alla volontà delle parti, tuttavia, nasconde delle conseguenze ben diverse.

Quello che forse non tutti sanno, infatti, è che il coniuge che percepisce l’assegno di mantenimento o divorzile mensilmente è tenuto a dichiararlo nel proprio 730: l’assegno, infatti, concorre alla formazione di reddito imponibile Irpef, in quanto tale soggetto a tassazione.
Questo, invece, non è necessario qualora l’assegno sia versato una tantum in un’unica soluzione: in questo caso, infatti, la somma versata in un’unica soluzione da un coniuge all’altro, seppur a titolo di assegno di mantenimento, non rileva dal punto di vista fiscale, nemmeno se per il pagamento della stessa sono state previste più rate.
E se il coniuge, lungi dal rispettare i provvedimenti, non versa regolarmente quanto dovuto? In questi casi, ad essere tassati saranno solamente gli assegni effettivamente percepiti dal dichiarante
La tassabilità ai fini Irpef dell’assegno di mantenimento, implica anche la deducibilità dello stesso per il coniuge obbligato.
Dobbiamo infatti sapere che l’importo corrisposto al coniuge a titolo di assegno di mantenimento è deducibile dal reddito Irpef: ciò significa che chi versa l’assegno ha diritto ad una riduzione del carico fiscale e quindi dell’imponibile, proporzionalmente al proprio reddito.
In particolare:

  • Per redditi fino a 15.000,00 euro, l’aliquota è del 23%
  • Per redditi da 15.000,00 a 28.000,00 euro, l’aliquota è del 27%
  • Con redditi compresi tra 28.000,00 e 55.000,00 euro, l’aliquota è del 38%
  • Da 55.000 a 75.000 euro l’aliquota è del 41%
  • Oltre 75.000,00 euro l’aliquota è al 43%

Ma cosa significa in sostanza?
Facciamo un esempio per capire meglio:
Tizio ha un reddito annuo di 50.000,00 euro. Ogni anno versa alla moglie assegni di mantenimento per un ammontare di euro 15.000,00. Detraendo questo importo dal reddito di Tizio (50.000 – 15.000), vediamo che il reddito imponibile di Tizio sarà pari ad euro 35.000,00.

Secondo i parametri di riferimento sopra esposti, l’aliquota per i redditi compresi tra 28.000 euro e 55.000 euro, è pari al 38%, quindi tizio sopporterà un’aliquota di euro 13.300,00, contro i 19.000,00 euro che avrebbe dovuto sostenere, quindi con un risparmio di euro 5.700.
Ma anche chi percepisce unicamente l’assegno per i figli deve dichiararlo nel 730?
No, l’assegno di mantenimento per i figli non rileva ai fini Irpef né per quanto riguarda la detrazione d’imposta, né per quanto riguarda la deduzione.

Se avete delle domande o volete propormi un argomento di cui parlare, potete farlo scrivendomi all’indirizzo e-mail dirittoetutela3.0@gmail.com o compilando il form che trovate sul sito www.dirittoetutelafois.com.

                                                                                                                                                                                                                                                                    AVV. FULVIA FOIS



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