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Cassazione: oltre i 30 anni i figli sono da considerarsi autonomi

DIRITTOETUTELAFOIS.COM - La Cassazione si fa severa: oltre i 30 anni i figli sono da considerarsi autonomi, niente assegno di mantenimento

L'avvocato Fulvia Fois illustra la recentissima pronuncia della Suprema Corte. Basta scuse, i figli devono trovarsi un lavoro per mantenersi anche se non adeguato alle loro aspirazioni

Care lettrici e cari lettori, 

la rubrica di questa settimana tratta di un’importante pronuncia della Corte di Cassazione, un vero e proprio spauracchio per tutti quei figli che, barricandosi dietro la scusa dell’insufficienza economica, gravano sulle spalle dei propri genitori, pretendendo che gli stessi contribuiscano al loro mantenimento per tanti, anzi tantissimi anni.

Fino a qualche tempo fa la giurisprudenza è sempre stata concorde nel ritenere che l’assegno di mantenimento corrisposto da un genitore al figlio maggiorenne, dovesse essere versato fino al momento dell’autosufficienza economica di quest’ultimo.
Tuttavia, la dilagante disoccupazione giovanile che affligge il nostro paese – da un lato - e la innegabile “comodità” percepita da molti giovani tra le braccia di mamma e papà – dall’altro – rischiano di trasformare questo strumento di tutela in un vero e proprio “mutuo” per i genitori di tutti quei giovani – o ex giovani – che sembrano non profondere sufficiente impegno nella ricerca dell’indipendenza economica.

In aiuto è arrivata proprio la Corte di Cassazione il 14 agosto 2020 con la sentenza n. 17183.

La Suprema Corte, con il pugno di ferro, ha adottato quell’istruttiva severità che spesso, per il troppo amore, i genitori non riescono a mantenere e ha dato una vera e propria strigliata a tutti i giovani che non si accontentano di una qualsiasi occupazione per essere autonomi ma lasciano che siano i genitori a barcamenarsi tra più lavori per provvedere anche al proprio sostentamento. 

Il primo e più importante punto della sentenza è stato il concetto di autosufficienza: si è chiarito infatti una volta per tutte che “l’obbligo di mantenimento cessa in relazione alla raggiunta capacità di mantenersi del figlio maggiorenne, che deve essere presunta oltre i trenta anni”. 

La Corte ha sottolineato inoltre che l’erogazione dell’assegno di mantenimento nei confronti del figlio maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, è subordinata alla valutazione da parte del giudice di una serie di circostanze quali la durata effettiva del percorso di studi intrapreso nonché la compatibilità dello stesso con le possibilità economiche dei genitori, le occupazioni del soggetto interessato e il tempo mediamente necessario a trovare un lavoro retribuito al termine degli studi. Al fine della valutazione assume centrale importanza anche l’età del figlio. 

In particolare, i giudici hanno stabilito che il rigore adottato nella valutazione dovrà essere proporzionale all’età dei beneficiari, in modo da evitare che l’obbligo di versamento venga protratto per troppi anni, scongiurando così fenomeni che la giurisprudenza ha definito di “parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani” (Cass. 6 aprile 1993, n. 4108).

Oltre ai suddetti criteri di valutazione, la sentenza in esame ha specificato i casi in cui il figlio, avendo dimostrato una certa maturità ed autonomia personale, perde il diritto all’assegno a prescindere dallo svolgimento o meno di un’attività retribuita che gli permetta di mantenersi. 

In particolare, l’obbligo di sostentamento economico da parte dei genitori viene meno quando il figlio:

  • Abbia intrapreso un’attività lavorativa che gli consente di avere futura indipendenza economica;
    • Sia stato messo nelle condizioni di poter trovare un lavoro che gli permetta di sopperire alle normali esigenze di vita;
    • Abbia avuto la possibilità di conseguire un titolo di studio idoneo ad intraprendere un’attività lucrativa, anche qualora egli abbia deciso di non approfittarne;
    • Abbia raggiunto un’età che fa presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stesso;
    • Abbia contratto matrimonio o intrapreso una convivenza, interrompendo così il rapporto di dipendenza morale e materiale con la famiglia di origine.

Ciò che emerge, dunque, è un generale rigore nei confronti del figlio che, secondo i giudici, deve attivarsi fin da subito per la ricerca di un lavoro che lo renda autonomo, anche qualora lo stesso non sia propriamente aderente alle sue aspirazioni, “non potendo egli pretendere che a qualsiasi lavoro si adatti soltanto, in vece sua, il genitore”.

Da tutto ciò pare potersi presumere che i figli maggiorenni possano sperare di vedersi riconosciuto l’assegno di mantenimento solo qualora dimostrino, alternativamente:
• Di essere affetti da deficit o minorazioni delle capacità personali (handicap, disabilità intellettiva…);
• Di aver cercato diligentemente una qualsiasi occupazione ma di non averla trovata per causa ad essi non imputabile;
• Di aver proseguito con impegno e diligenza gli studi universitari;
• Di essersi immediatamente attivati per trovare lavoro dopo la conclusione del percorso di studi intrapreso.

In conclusione, la Cassazione sembra aver abbandonato le vesti della madre amorevole, per dare invece maggior importanza al cd. principio di autoresponsabilità, inteso quale presa di coscienza da parte dei giovani della necessità di adoperarsi e se necessario, sacrificarsi per cercare di raggiungere celermente la propria autonomia e, se possibile, ripagare i propri genitori dei sacrifici fatti, almeno rendendoli orgogliosi.

Credo che questa presa di posizione della Cassazione, a cui seguiranno molti ricorsi da parte di genitori che ancora mantengono i loro figli più che maggiorenni e privi di senso di responsabilità, sia importante anche a livello sociale perché molte volte mi sento dire da madri e padri che si sacrificano con due o tre lavori che i loro figli non trovano un lavoro adatto alle loro aspirazioni o a quello che hanno studiato.

Bisogna creare nei nostri figli la fame di vita e di risultati perché altrimenti dobbiamo assumerci la dura responsabilità di creare uomini e donne smidollate privi di utilità per se stessi e per la società nella quale ognuno di noi deve saper contribuire.

Se avete delle questioni da sottopormi o semplicemente volete suggerirmi un tema da trattare, potete farlo compilando il modulo che trovate sul sito www.dirittoetutelafois.com o alla mail dirittoetutelafois3.0@gmail.com

                                                                                                                                                                                                                                                               Avvocato Fulvia Fois

 

 



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