Comunione dei beni ed eredità. Come funziona?
Care lettrici e cari lettori,
questa settimana voglio parlare con voi di un argomento davvero molto interessante ed importante in merito al quale, tuttavia, si registra non poca confusione.
Il tema è quello della comunione dei beni, termine con cui si sta ad indicare il regime patrimoniale in forza del quale i beni acquistati e acquisiti dai coniugi durante il matrimonio diventano di proprietà di entrambi.
La comunione dei beni, alternativa alla separazione dei beni, è uno dei regimi in cui i coniugi possono scegliere di disciplinare i loro rapporti patrimoniali.
Come accennato, per effetto della comunione dei beni, gli acquisti che vengono fatti dai coniugi successivamente alla celebrazione del matrimonio, così come i proventi delle attività svolte in comune appartengono ad entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
In forza di ciò, molti sono portati a pensare che tutti i beni acquistati o acquisiti da un coniuge successivamente al matrimonio entrano automaticamente a far parte del patrimonio comune della coppia, ma è davvero così? E questa “regola” vale anche per i beni ereditati da uno solo dei coniugi?
Vediamolo insieme.
L’eredità ricevuta da uno dei coniugi prima o durante il matrimonio non entra a far parte della comunione dei beni.
L’eredità, infatti, costituisce un bene personale del coniuge che l’ha ricevuta, con la conseguenza che la stessa spetta solo e soltanto a quest’ultimo, mentre l’altro non può vantare alcuna pretesa su di essa.
Questo vale non solo quando il coniuge abbia ereditato somme di denaro, ma anche nell’ipotesi in cui l’eredità riguardi beni mobili o immobili.
E se il coniuge decide di vendere i beni ereditati, il denaro ricavato entra a far parte della comunione?
Anche in questo caso, la risposta è negativa in quanto le somme ricavate dalla vendita dei beni ereditati, così come gli ulteriori beni eventualmente acquistati con le predette somme, rimarranno di esclusiva proprietà del coniuge.
La ratio di tale previsione normativa è da rintracciarsi nella volontà di preservare quanto più possibile le volontà del de cuius ed evitare così che i beni da quest’ultimo destinati ad un soggetto possano essere utilizzati da qualcun altro.
A nulla rileva la diversa volontà dei coniugi: i beni oggetto dell’eredità saranno soltanto del coniuge che l’ha percepita.
Ci possono però essere delle eccezioni.
Va infatti ricordato che l’eredità percepita da uno dei coniugi può cadere in comunione dei beni quando ciò sia stato espressamente previsto all’interno del testamento.
L’eredità, dunque – insieme ai beni di cui il coniuge era proprietario prima del matrimonio, ai beni acquisiti per donazione e ai beni utilizzati per lo svolgimento di attività professionale -rientra nella categoria dei beni personali del coniuge che, in quanto tali, rimangono di proprietà del coniuge che li ha acquistati o percepiti e non confluiscono nel patrimonio comune.
COSA NE PENSO IO?
Trovo corretto che i beni ereditati da un coniuge – esclusi da ogni automatica devoluzione alla comunione tra coniugi – rimangano di esclusiva proprietà di quest’ultimo, il quale, in ogni caso, potrà poi decidere di impiegare quei beni o quel denaro a suo piacimento, eventualmente impiegandoli per soddisfare esigenze familiari o condividendoli con il proprio partner.
Questa è una rubrica di informazione e divulgazione giuridica che ha il solo scopo di voler contribuire a livello sociale alla conoscenza dei propri diritti in quanto è mia convinzione che solo così è possibile tutelarli efficacemente dal punto di vista legale.
Se avete delle domande o volete propormi un argomento di cui parlare, potete farlo scrivendomi all’indirizzo e-mail dirittoetutela3.0@gmail.com o compilando il form che trovate sul sito www.studiolegalefois.com.
Avv. Fulvia Fois