VUOI RICEVERE IL PRIMO CAPITOLO DEL MIO LIBRO GRATUITAMENTE?

Condotte vessatorie verso l’ex: le diverse fattispecie di reato

Care lettrici e cari lettori, questa settimana voglio parlarvi di un argomento delicato ma, purtroppo, davvero molto diffuso.

Ormai le notizie di cronaca che parlano donne perseguitate, vessate, percosse e maltrattate è all’ordine del giorno e sono innumerevoli le pronunce giurisprudenziali in merito.

L’ultima, in ordine di tempo, è la sentenza n. 31178/2024 della Corte di Cassazione che si presta a non pochi spunti di riflessione.

Il caso, purtroppo, non è nuovo.

Un uomo, dopo la fine della convivenza con la compagna, prende a minacciarla pesantemente arrivando addirittura a recarsi sotto l’abitazione ove lei vive insieme al figlio neonato, ripetendole più volte “Ti devo uccidere”.

Lo stesso, accusato di maltrattamenti in famiglia e per questo sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, chiede la riqualificazione delle proprie condotte dal reato di maltrattamenti in famiglia alla meno grave fattispecie degli atti persecutori.

La questione si protrae fino alla Corte di Cassazione che, con la sentenza sopra richiamata, gli dà ragione.

La Corte sostiene infatti che si parla di atti persecutori e non, invece, del più grave reato di maltrattamenti in famigliaquando le reiterate condotte moleste e vessatorie siano perpetrate dall’imputato dopo la cessazione della convivenza more uxorio con la persona offesa” mentre “integrano il reato di maltrattamenti in famiglia, e non quello di atti persecutori, le condotte vessatorie nei confronti del coniuge che, sorte in ambito domestico, proseguano dopo la sopravvenuta separazione di fatto o legale.

Questo perché, secondo la Corte, anche dopo la separazione e dopo aver cessato la coabitazione, il coniuge resta una “persona della famiglia fino allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio – ovvero fino al divorzio – a prescindere dalla convivenza.

Per comprendere la ratio di tale decisione è opportuno evidenziare come la giurisprudenza sia intervenuta in merito sancendo che il reato di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p. si applica non solo ai nuclei familiari fondati sul matrimonio ma a qualunque relazione sentimentale che, seppur di mero fatto, sia caratterizzata dall’avvio di un progetto di vita basato sulla reciproca solidarietà e assistenza.

Tuttavia, i Giudici della Cassazione hanno avuto modo di chiarire che la convivenza, intesa quale stabile condivisione dell’abitazione, ancorché non continuativa,è un requisito imprescindibile affinché si possa parlare del reato di maltrattamenti in famiglia in danno del convivente, chiarendo dunque che – a differenza di quanto avviene per il coniuge separato – in presenza di condotte illecite poste in essere da parte di uno dei conviventi more uxorio ai danni dell’altro dopo la cessazione della convivenza, non è configurabile il reato dimaltrattamenti in famiglia, bensì l’ipotesi aggravata del reato di atti persecutori (Cass. Pen. n. 30761/2023 e Cass. Pen. n. 24331/2023).

COSA NE PENSO IO?

Come si sa, l’ingiustizia consiste non solo nel trattare in modo uguale casi diversi ma anche nel trattare in maniera diversa identiche fattispecie.

La differenziazione e la diversificazione, dunque, sono strumenti assolutamente necessari al fine di garantire una corretta applicazione della legge.

Credo però anche che in alcuni casi, come quello esaminato, sia imprescindibile prestare attenzione alle condotte del reo e al bene giuridico che le stesse vanno a ledere, chiedendosi se, al giorno d’oggi, la sussistenza di un rapporto di coniugio o di una convivenza more uxorio tra vittima e autore sia un elemento sufficiente per addivenire ad una diversa qualificazione del fatto reato.

Questa è una rubrica di informazione e divulgazione giuridica che ha il solo scopo di voler contribuire a livello sociale alla conoscenza dei propri diritti in quanto è mia convinzione che solo così è possibile tutelarli efficacemente dal punto di vista legale.

Se avete delle domande o volete propormi un argomento di cui parlare, potete farlo scrivendomi all’indirizzo e-mail dirittoetutela3.0@gmail.com o compilando il form che trovate sul sito www.studiolegalefois.com.

Avv. Fulvia Fois



* campi obbligatori