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Coniuge violento con i figli, può essere causa di separazione con addebito?

L'avvocato del Foro di Rovigo Fulvia Fois si occupa del caso di violenza in famiglia verso i figli, motivo della separazione tra i coniugi

questa settimana voglio parlarvi di un argomento molto delicato ed in merito al quale, tuttavia, possono sorgere davvero molte questioni.
Sto parlando della rilevanza, ai fini dell’addebito della separazione, delle condotte violente poste in essere da un coniuge.

Sul punto è intervenuta la giurisprudenza della Corte di cassazione, la quale ha chiarito che anche un solo episodio di violenza è idoneo a determinare l’addebito della separazione, essendo tra l’altro del tutto irrilevante il fatto che le violenza sia stata posta in essere prima o dopo l’insorgere della crisi coniugale.
La Suprema Corte, infatti, ha più volte affermato che la violenza perpetrata da un coniuge a danno dell’altro, anche se posta in essere in un’unica e isolata occasione, è tale da sconvolgere e stravolgere definitivamente l’equilibrio relazionale della coppia.
Trattasi dunque di comportamento idoneo a violare gli obblighi di rispetto su cui si fonda il matrimonio e, in modo particolare, il dovere di assistenza morale e materiale.
Orbene, se non vi sono dubbi circa la possibilità di addebito della separazione per i maltrattamenti di un coniuge verso l’altro, ci si chiede se lo stesso possa dirsi quando le condotte violente sono rivolte, come purtroppo molto spesso accade, nei confronti dei figli della coppia.

La risposta pare dover essere positiva.
Sul punto, infatti, la giurisprudenza è intervenuta innanzitutto ribadendo come le violenze esercitate da uno dei coniugi durante il matrimonio, anche se occorse una sola volta, sono suscettibili di determinare una violazione dei doveri coniugali così grave da fondare la richiesta di addebito della separazione.

Ma si è andati anche oltre.
Si è infatti ritenuto che tale principio debba trovare applicazione non soltanto in presenza di condotte violente tenute da un coniuge nei confronti dell’altro, ma anche quando tali comportamenti siano perpetrati nei confronti dei figli.

La ratio di tale conclusione, del resto, si rinviene avendo riguardo alla nozione stessa di addebito, configurantesi come l’attribuzione della colpa ad uno dei coniugi per la fine del matrimonio perché, con le sue condotte, ha violato determinati doveri coniugali, nell’ambito dei quali può annoverarsi anche il dovere di cura della prole discendente dal matrimonio ai sensi dell’art. 147 c.c.. Resta ferma, ovviamente, la necessità che tale violazione abbia determinato la crisi coniugale.

COSA NE PENSO IO?

Credo che il concetto di “doveri coniugali”, esplicando inevitabilmente i propri effetti anche nei confronti dei figli, debba essere inteso in senso ampio, estendendosi all’intero nucleo familiare.
Ritengo dunque che anche determinate condotte relative alla prole – come gli atteggiamenti violenti o anche eccessivamente rigidi nei confronti dei figli – ove suscettibili di ledere i doveri coniugali di assistenza morale e materiale, ovvero dell’obbligo di concordare l’indirizzo della vita familiare debbano poter essere addotte a fondamento di una richiesta di addebito ove dalle stesse sia derivata la crisi coniugale.

Questa è una rubrica di informazione e divulgazione giuridica che ha il solo scopo di voler contribuire a livello sociale alla conoscenza dei propri diritti in quanto è mia convinzione che solo così è possibile tutelarli efficacemente dal punto di vista legale.

Se avete delle domande o volete propormi un argomento di cui parlare, potete farlo scrivendomi all’indirizzo e-mail foislegalsolutions2.22@gmail.com o compilando il form che trovate sul sito www.studiolegalefois.com.

Avv. Fulvia Fois



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