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Casa coniugale e comunione dei beni

DIRITTO E TUTELA 22.0
Casa coniugale acquistata solo da uno dei due. Cade nella comunione dei beni?
L'avvocato Fulvia Fois risponde ad una domanda che le viene posta spesso sui beni acquistati da marito o moglie in comunione dei beni. Che fare per escludere dalla comunione un bene immobile acquistato dopo il matrimonio con denaro personale?
casa coniugale

Care lettrici e cari lettori,

questa settimana voglio di una situazione abbastanza frequente nelle separazioni tra i coniugi sposati in regime di comunione dei beni, che riguarda il caso di un immobile acquistato da uno dei coniugi dopo il matrimonio ma con denaro personale.


Qual è la sorte di questo bene? Cade in comunione?
Per rispondere a questa domanda, sulla quale è intervenuta molto di recente la Corte di Cassazione, è opportuno prima chiarire cosa prevede la legge nell’ipotesi di acquisti effettuati dai coniugi in regime di comunione dei beni dopo il matrimonio.
Possiamo dire che la regola generale prevede che tutti gli acquisti fatti dai coniugi, insieme o separatamente, dopo il matrimonio cadono in comunione e marito e moglie ne diventano comproprietari.

Ci sono però alcune eccezioni, espressamente previste dall’art. 179 del Codice Civile
Sono esclusi dalla comunione:
1) i beni di cui il coniuge era già proprietario prima del matrimonio (immobili, mobili, denaro),
2) i beni acquistati dopo il matrimonio per donazione o successione quando nell’atto di liberalità (atto notarile per la donazione e testamento per la successione) non sia previsto espressamente che il bene è attribuito alla comunione,
3) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge e i loro accessori (abiti, gioielli etc.),
4) i beni che servono all’esercizio della professione di ciascun coniuge,
5) i beni ricevuti a titolo di risarcimento del danno o la pensione per la perdita o la riduzione della capacità lavorativa,
6) i beni acquistati con il prezzo della vendita di quelli elencati ai punti precedenti o quelli scambiati con essi, purché l’esclusione sia espressamente prevista nell’atto d’acquisto.
L’acquisto di beni immobili o di beni mobili registrati (autoveicoli, motoveicoli, natanti etc) dopo il matrimonioè escluso dalla comunione quando tale esclusione risulti dall’atto d’acquisto se dell’acquisto è stato parte anche l’altro coniuge.

Cosa dobbiamo fare, quindi, per escludere dalla comunione un bene immobile acquistato dopo il matrimonio con denaro personale di uno dei coniugi?

La norma è chiara, servono due condizioni:
1) è necessaria la presenza, davanti al notaio, di entrambi i coniugi,
2) è necessario che entrambi i coniugi forniscano al notaio la dichiarazione di voler escludere tale bene dalla comunione.
Proprio su quest’ultimo aspetto è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza 7027 del 12 marzo 2019, precisando che nel caso di acquisto di un bene immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei due coniugi in regime di comunione legale, non bastano la partecipazione all’atto notarile dell’altro coniuge e la concorde volontà di escludere quel bene dalla comunione.

E’ necessario anche che concorra una delle cause di esclusione dalla comunione tassativamente indicate dall’art. 179 del Codice Civile (ad esempio l’immobile è acquistato con denaro che il coniuge acquirente aveva accantonato prima del matrimonio) e che questa causa di esclusione sia documentabile e dimostrabile nel caso in cui, in ipotesi di separazione personale dei coniugi, l’altro coniuge ne pretendesse la comproprietà.

Più precisamente la Corte di Cassazione ha statuito che nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione all'atto dell'altro coniuge non acquirente, prevista dall'art. 179 c.c., comma 2, si pone come condizione necessaria ma non sufficiente per l'esclusione del bene dalla comunioneoccorrendo a tal fine non solo il concorde riconoscimento da parte dei coniugi della natura personale del bene, richiesto esclusivamente in funzione della necessaria documentazione di tale natura, ma anche l'effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione tassativamente indicate dall'art. 179 c.c., comma 1, lett. c), d) ed f), con la conseguenza che l'eventuale inesistenza di tali presupposti può essere fatta valere con una successiva azione di accertamento negativo, non risultando precluso tale accertamento dal fatto che il coniuge non acquirente sia intervenuto nel contratto per aderirvi”.

Ma cosa succede nel caso in cui l’immobile (nella maggior parte dei casi la casa coniugale) viene acquistata da un coniuge in comunione dei beni con il denaro donato dai propri genitori?
Precisiamo che se la donazione ha per oggetto direttamente l’immobile non ci sono problemi in quanto i beni donati non cadono in comunione, come abbiamo appena visto.

Nel caso in cui la donazione abbia invece ad oggetto il denaro finalizzato all’acquisto, ossia quando siamo in presenza di una cosiddetta “donazione indiretta”, cosa succede? 
Lo ha chiarito di recente la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19537 del 24 luglio 2018.
Più precisamente, finché il denaro rimane nel conto corrente del donatario, restano di proprietà esclusiva di questo (in forza della regola appena richiamata).

Quando però il donatario in comunione dei beni decide di acquistare un immobile con quei soldi perché non cada in comunione è necessario che nel rogito notarile di acquisto venga fatta espressa riserva di proprietà esclusiva, con la specifica che si tratta di acquisto effettuato con bene personale.

Diversamente, l’atto di acquisto comporterà automaticamente la comproprietà al 50% tra i coniugi dell’immobile acquistato e l’acquisto da parte del coniuge non donatario avverrà a titolo di liberalità, ossia di donazione, fatta in suo favore dall’altro coniuge.
Quindi per evitare che un bene immobile acquistato dopo il matrimonio cada in comunione occorre essere a conoscenza delle regole che sinteticamente ho esposto sopra onde tutelare efficacemente, se lo si ritiene, il denaro magari ricevuto in donazione dai propri genitori.

Se avete piacere di segnalarmi altri argomenti di vostro interesse potete farlo scrivendomi: dirittoetutela3.0@gmail.com.
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L’occasione mi è particolarmente gradita per porgere a voi tutti e alle vostre famiglie i miei migliori auguri di Buon Natale.

                                                                                                                                                                                                                                                                     Avv. Fulvia Fois

 



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