Crack delle banche, ecco come ottenere l'indennizzo
DIRITTO E TUTELA 3.0 - Crack delle banche, ecco come fare ad ottenere l’indennizzo
Il Governo ha istituito il Fondo indennizzo risparmiatori al quale è possibile avanzare la richiesta entro e non oltre il termine del 18 aprile 2020, l’avvocato Fulvia Fois illustra come fare
Care Lettrici e Lettori,
questa settimana desidero porre alla Vostra attenzione una questione di particolare importanza per quanti abbiano subito, dall’acquisto di azioni e obbligazioni di alcuni istituti bancari, un pregiudizio economico anche talvolta molto ingente.
Infatti, il Governo ha istituito il Fondo indennizzo risparmiatori al quale è possibile avanzare la richiesta di indennizzo entro e non oltre il termine del 18 aprile 2020, senza peraltro, a mio modesto parere, dare sufficiente risalto informativo.
Che cosa è il Fir?
Si tratta di un fondo istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che serve ad indennizzare i risparmiatori che hanno subìto un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate (con sede legale in Italia) poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018: Banca Popolare di Vicenza, Veneto Banca, Banca Etruria, Banca delle Marche, Cassa di risparmio della Provincia di Chieti, Cassa di risparmio di Ferrara, e le loro controllate.
Chi può accedere al Fir?
Persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti; le organizzazioni di volontariato; le associazioni di promozione sociale; le microimprese che occupano meno di dieci persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori ad euro 2 milioni. Gli indennizzi spettano anche ai loro successori mortis causa o al coniuge, al convivente more uxorio, ai parenti entro il secondo grado, in possesso degli strumenti finanziari indicati.
I titoli che sono indennizzabili: azioni e obbligazioni subordinate
AZIONI
L'indennizzo è determinato nella misura del 30% del costo di acquisto delle azioni, ivi inclusi gli oneri fiscali, entro il limite massimo complessivo di euro 100.000,00 per ciascun avente diritto.
Dall'ammontare dell'indennizzo sono detratti gli eventuali importi già ricevuti in relazione allo stesso strumento finanziario a titolo di altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento.
OBBLIGAZIONI SUBORDINATE
L'indennizzo è determinato nella misura del 95%, ivi inclusi gli oneri fiscali, del costo di acquisto delle stesse, entro il limite massimo complessivo di euro 100.000,00 per ciascun avente diritto.
Dall'ammontare dell'indennizzo sono detratti gli eventuali importi già ricevuti in relazione allo stesso strumento finanziario a titolo di altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento, nonché della differenza, se positiva, tra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e il rendimento di mercato di un Buono del Tesoro pluriennale di durata equivalente comunicata dal FITD (Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi).
Le due procedure per accedere al Fir
Il “doppio binario” del Fir: Indennizzo diretto e indennizzo con verifica della commissione tecnica.
Indennizzo diretto
Il rimborso automatico è riservato ai possessori dei titoli delle banche interessate che dimostrano, però, di soddisfare una di queste condizioni:
a) patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore di valore inferiore ad euro 100.000,00 al 31 dicembre 2018, al netto degli strumenti finanziari oggetti di indennizzo e dei contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita;
b) ammontare del reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore ad euro 35.000,00 nell’anno 2018, al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita.
Indennizzo con verifica della commissione tecnica
Le domande dei risparmiatori che superano le condizioni di cui sopra verranno valutate da una Commissione Tecnica di esperti e dovranno essere supportate da documentazione idonee a dimostrare di aver subito una vendita scorretta di titoli senza rispettare le norme del TUF (Testo Unico in materia Finanziaria).
La Commissione Tecnica avrà il compito di verificare in maniera semplificata le domande e la documentazione allegata attraverso la tipizzazione delle violazioni di natura contrattuale o extra-contrattuale e dei criteri in presenza dei quali l’indennizzo può comunque essere direttamente erogato.
La domanda di accesso al Fir entro quando è possibile farla?
La domanda per accedere al Fir dovrà essere compilata ed inviata in via telematica unitamente agli allegati previsti dalla normativa, dopo essersi registrati al portale dedicato all’iniziativa.
Le domande potranno essere presentate sino al 18 aprile 2020.
Come avviene il pagamento dell’indennizzo?
Gli indennizzi verranno corrisposti secondo i piani di riparto approvati dalla Commissione Tecnica nominata dal Ministero, nel rispetto dei limiti di spesa, della dotazione del Fondo e fino al suo esaurimento.
Nell'erogazione degli indennizzi viene data precedenza ai pagamenti degli indennizzi diretti, nel cui ambito hanno precedenza quelli di importo non superiore ad euro 50.000,00.
I pagamenti degli indennizzi verranno corrisposti mediante bonifico bancario al conto corrente bancario o postale intestato agli aventi diritto.
Ritengo sia di fondamentale importanza far girare questa informazione specificando il termine ultimo per presentare la richiesta di indennizzo e gli istituti di credito nei confronti dei quali lo Stato concede di ottenere l’indenizzo a fronte dell’acquisto di azioni e/o obbligazioni come sopra specificato.
Per qualsivoglia necessità e/o informazione sull’argomento potete scrivermi a: dirittoetutela3.0@gmail.com
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Avvocato Fulvia Fois