E' ora di dire basta al femminicidio! Inasprimento delle pene e maggiori tutele per le donne
DIRITTO E TUTELA FOIS - E' ora di dire basta al femminicidio! Inasprimento delle pene e maggiori tutele per le donne
L'avvocato Fulvia Fois approfondisce con dati e considerazioni legali il vergognoso e pericoloso fenomeno che rivela una società maschilista dalla cultura retrograda
Care lettrici e cari lettori,
come sapete il 25 novembre è stata la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: abbiamo visto ovunque panchine rosse, scarpe, slogan per ricordare tutte le vittime di violenza e per evitare che altre donne in futuro subiscano gli stessi soprusi.
Tutto questo però non è bastato, il Codice Rosso non è bastato e infatti tra il 25 e il 26 novembre sono stati commessi ben 3 femminicidi nel nostro paese.
Nella giornata contro la violenza sulle donne, nella provincia di Padova un uomo ha ucciso la propria moglie, incinta del quarto figlio, con una coltellata al petto; lo stesso giorno in Calabria un cinquantenne ha confessato l’uccisione della moglie, il cui corpo è stato ritrovato tra gli scogli e infine, a Pordenone, una donna di 34 anni è stata uccisa dal marito che l’ha accoltellata al collo.
La rubrica di questa settimana, quindi, vuole avere non solo lo scopo di informare e promuovere il diritto e la giustizia ma anche di ricordare Aurelia, Aycha, Loredana e tutte le vittime di femminicidio il cui sangue, purtroppo, continua a macchiare quotidianamente le pagine di cronaca.
Il termine femminicidio identifica l’uccisione di una donna in quanto tale, proprio perché donna, da parte di un uomo che può essere l’ex marito, il fidanzato o comunque un figura maschile affettivamente vicina.
Quando viene commesso un femminicidio, l’uccisione non è mai fine a se stessa ma è un modo per punire la vittima: la donna viene uccisa perché ha deciso di andare oltre i rigidi schemi mentali – sia della società che del proprio uccisore – che la vorrebbero silenziosa, ubbidiente, dimessa e rassegnata.
In questa accezione, dunque, la nozione di femminicidio si amplia ricomprendendo non solo l’uccisione di una donna da parte dell’uomo con cui intratteneva una relazione, ma anche ad esempio l’uccisione di una figlia da parte di un padre.
Quante volte, infatti, abbiamo sentito parlare di donne uccise perché avevano deciso di separarsi o perché secondo i loro carnefici non si comportavano più da “brave mogli”? Quante volte abbiamo sentito parlare di giovani ragazze assassinate dai loro padri o fratelli perché volevano vivere “all’occidentale”?
Quello che dobbiamo capire è che il femminicidio non è un fatto isolato, che, come dicono spesso i mass media, è stato causato da un improvviso raptus, no!
Il femminicidio è solo l’ultima e più grave manifestazione di un modello culturale che nel corso degli anni si è subdolamente insinuato nella nostra società e che vede la donna come un soggetto discriminabile, violentabile e uccidibile.
È l’emblema dello strapotere maschilista di mariti, compagni, ma anche padri, che spesso, resisi conto di non poter più controllare la donna, decidono consapevolmente e volontariamente di toglierle tutto, per sempre, di toglierle la vita.
Consapevole della gravità del fenomeno, il legislatore è intervenuto con molteplici strumenti che tuttavia, pur avendo dato un apporto notevole alla tutela di donne e minori, non sono stati in grado di limitare la crescita e il rafforzamento del fenomeno della violenza di genere, per tale intendendosi ogni forma di violenza – fisica, psicologica, istituzionale, economica - esercitata nei confronti della donna perché donna.
Il più recente, nonché più concreto intervento è il cosidetto Codice Rosso (legge 17 luglio 2019 n.69) ovvero un insieme di 21 articoli con i quali sono state introdotte non solo importanti modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, ma anche nuove fattispecie di reato come il revenge porn - di cui abbiamo parlato nella rubrica della settimana scorsa - o lo sfregio permanente del viso.
Si tratta di un intervento fortemente acclamato dalla società, consapevole dell’inadeguatezza del sistema vigente e della mutevolezza della violenza di genere, che trova forme di manifestazione sempre nuove e agghiaccianti.
Il Codice Rosso è quindi intervenuto sotto tre profili, ovvero:
- AUMENTO DELLE PENE
La legge 69/2019 ha modificato alcuni articoli del codice penale, inasprendo il trattamento sanzionatorio dei reati di maltrattamenti, atti persecutori e violenza sessuale: ad esempio, i maltrattamenti contro familiari e conviventi, per cui prima era prevista la reclusione da due a sei anni, sono ora puniti con la reclusione da 3 a 7 anni; mentre la violenza sessuale viene oggi punita con la reclusione da sei a dodici anni, con ulteriori aumenti di pena in caso di violenza sessuale di gruppo o se il fatto è commesso nei confronti di persona infraquattordicenne.
Per il reato di stalking invece, la pena passa da un minimo di 6 mesi e un massimo di 5 anni a un minimo di un anno e un massimo 6 anni e mezzo; è stato inoltre previsto che la remissione di querela da parte della vittima possa essere soltanto processuale, ovvero effettuata davanti a un giudice che attesti la piena volontà della vittima e garantisca che la stessa non è mossada pressioni o minacce altrui, mentre la querela sarà comunque irrevocabile quando gli atti persecutori siano commessi con minacce aggravate (effettuate con armi o da persona travisata, da più persone, con scritto anonimo…).
- NUOVE AGGRAVANTI
Un elemento di grande importanza ma spesso sottovalutato del Codice Rosso è il fatto di aver previsto delle aggravanti, con aumento della pena fino alla metà, qualora il fatto, oltre che commesso nei confronti di una donna in stato di gravidanza o persona disabile sia commesso alla presenza di minori d’età.
È una precisazione fondamentale e un grande traguardo in quanto per la prima volta si riconosce la gravità della violenza assistita, per tale intendendosi quella forma di maltrattamento psicologico esercitato sui minoriche assistono ad episodi di violenza domestica.
Il Codice Rosso non si limita a sancire il diritto del minore ad essere risarcito per i danni subiti dagli episodi violenti, ma arriva ad affermare che i minori che assistono a maltrattamenti perpetrati nei confronti delle figure affettive di riferimento, come ad esempio la mamma, la nonna ecc…, sono da considerarsi vittime a tutti gli effetti.
- NUOVI REATI
Il merito maggiormente riconosciuto al Codice Rosso, tuttavia, è stato quello di introdurre delle nuove fattispecie di reato al fine di rendere penalmente rilevanti e dunque di poter punire adeguatamente tutta una serie di condotte che prima del luglio 2019, rischiavano di non essere perseguite o di essere punite come mere aggravanti.
È questo, ad esempio, il caso del reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, ora previsto dall’art. 583 quinquies c.p.; prima dell’entrata in vigore del Codice Rosso, infatti, lo sfregio del viso altrui veniva riconosciuto semplicemente come aggravante del reato di lesioni personali, con la conseguenza che qualora un uomo avesse sfregiato la propria ex, la pena applicabile sarebbe stata la reclusione da sei a dodici anni.
Il codice rosso, invece, considerati i gravi danni fisici e psichici che tali condotte ingenerano nella vittima, ha deciso che l’abominevole atto di sfregiare in maniera permanente il volto di una persona meriti di essere punito quale autonoma fattispecie di reato e per questo ha introdotto l’art. 583 quinquies c.p. il quale afferma che “chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale deriva la deformazione o lo sfregio permanente del viso, è punito con la reclusione da 8 a 14 anni”.
Un nuovo reato è stato introdotto anche all’art. 612 ter: il revenge porn, ovvero la “diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti” – di cui abbiamo parlato la settimana scorsa - punisce con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro chiunque dopo aver realizzato, sottratto o dopo aver ricevuto o acquisito contenuti sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati, li diffonde o pubblica senza il consenso del soggetto rappresentato.
Di estrema importanza, inoltre, è il fatto che finalmente il Codice Rosso ha stabilito che la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare o del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa o, ancora la violazione dell’ordine di allontanamento urgente dalla casa familiare costituisce reato! Oggi l’art. 387 bis c.p. prevede che chiunque violi uno di questi provvedimenti cautelari è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Da ultimo, ma non per importanza, ricordiamo che oggi l’art. 558 bis punisce il reato di costrizione o induzione al matrimonio con la reclusione da uno a cinque anni. Potrebbe sembrare una fattispecie inutile, un reato che punisce condotte che in Italia non avvengono, ma in realtà ci riguarda molto da vicino.
Spesso siamo portati a pensare che la pratica della costrizione o dell’induzione al matrimonio appartenga ai paesi meno sviluppati e faccia parte di quelle tradizioni e usanze proprie dei popoli primitivi; in realtà ci basterebbe guardare indietro, pensate, di soli 39 anni per capire che le cose non stanno così: in Italia il matrimonio riparatore – ovvero il matrimonio grazie al quale l’autore di violenza sessuale poteva “ripulire” la propria fedina penale e condannare la propria vittima ad una vita di odio e dolore – è stato abrogato solo il 5 settembre 1981, praticamente ieri.
Oltre a ciò dobbiamo anche considerare che l’Italia è connotata da una forte presenza di culture che trovano assolutamente normale costringere giovani donne, spesso quasi bambine, a matrimoni combinati, forzati e comunque non voluti: il compito del legislatore è quello di tutelare anche queste ragazze che per il contesto socio-culturale in cui vivono rischiano di venire dimenticate da tutti, non esistono dati certi sulla gravità del fenomeno ma quello che è certo è che ci sono ancora troppe giovani che improvvisamente spariscono, non si presentano più a scuola e vengono mandate dalla famiglia nel proprio paese d’origine, condannate a sposare un uomo che non amano e a vivere una vita che non hanno scelto.
Gli sforzi del legislatore sono stati sicuramente tanti ma i dati ci dimostrano ancora una volta che tutto questo non basta.
Purtroppo in Italia la situazione non è affatto buona, infatti secondo il rapporto Eures sul femminicidio in Italia, nel 2020 sono state uccise 91 donne, circa una ogni tre giorni, e tra queste ben 85 sono state uccise in ambito familiare e quindi all’interno di un matrimonio o di una relazione di coppia.
Questo significa che i femminicidi – complice anche il lockdown, che ha costretto migliaia di donne alla convivenza forzata con i propri carnefici - sono circa l’89% degli omicidi aventi delle donne come vittime.
Il dato più preoccupante, però, è il fatto che nella metà dei casi il femminicidio è il culmine di maltrattamenti, violenze psicologiche o stalking, i cosiddetti “reati spia” che purtroppo, troppo spesso, vengono sottovalutati sia dalle vittime che dai familiari: sempre secondo il rapporto Eures, infatti, solo il 4,4% dei violenze viene denunciato.
Serve maggior impegno, serve più coraggio, serve educazione e soprattutto serve amore.
Per riprendere lo slogan di questi giorni, a tutte le donne dico chel’amore non lascia lividi.
Chi ama non offende, non ferisce, non umilia e non uccide.
Denunciate sempre! Il vostro coraggio, il vostro contributo sono fondamentali per salvare la vostra vita e quella di milioni di donne che, come voi, amano troppo.
Se avete delle domande o volete propormi un argomento di cui parlare, potete farlo scrivendomi all’indirizzo email dirittoetutela3.0@gmail.com
Avvocato Fulvia Fois