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Il bullismo è reato: si rischiano fino a 4 anni di carcere per violenza privata

DIRITTOETUTELAFOIS.COM - Il bullismo è reato. Si rischiano fino a 4 anni di carcere per violenza privata

L'avvocato Fulvia Fois presenta la recente sentenza di Cassazione che si è fatta più severa: se le condotte del bullo coartano la volontà della vittima si parla di violenza privata

Care lettrici e cari lettori, 

la rubrica di questa settimana ci fa riflettere su quello che da alcuni anni si è palesato come uno dei più grandi pericoli per i nostri ragazzi e che, purtroppo, nonostante le attività di sensibilizzazione ed educazione non pare accennare a diminuire ma, al contrario, rende necessari sempre nuovi interventi, anche giurisprudenziali, volti a disciplinarne la portata e la gravità.

Sto parlando del bulismo, termine con il quale si stanno ad indicare tutti quegli atteggiamenti di sopraffazione e prevaricazione – sia verbale che fisica – posti in essere da uno o più soggetti, spesso davvero giovanissimi, nei confronti di quello che comunemente viene indicato come “bersaglio”, ovvero colui che è ripetutamente vittima, nel corso del tempo, delle azioni offensive poste in essere dai propri compagni.

Al riguardo è intervenuta la Corte di Cassazione Penale che, con sentenza del 5 gennaio 2021 n.163, ha simbolicamente condannato ancora una volta questo spregevole fenomeno e, spostando finalmente l’attenzione dal comportamento del colpevole agli effetti che lo stesso ha avuto sulla vittima, ha dimostrato che il bullismo può assumere gli estremi di un vero e proprio reato.

Il caso è uno di quelli di cui sentiamo spesso parlare ai mass media o che comunque avvengono quotidianamente, purtroppo anche a nostra insaputa, nelle classi o nelle comitive di giovani: un ragazzino costringe un proprio compagno di classe a subire sputi in faccia, calci, sottrazioni di materiale scolastico, fino a costringerlo, addirittura, a subire simulazioni di atti sessuali.

La pronuncia della Suprema Corte è stata chiara: il fatto costituisce reato di violenza privata ex art. 610 c.p., il quale, al fine di tutelare la salute psichica dell’individuo, dispone la reclusione fino a quattro anni per chiunque con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualcosa.

I Giudici, in particolare, hanno osservato che la nozione di violenza comunemente utilizzata nelle pronunce della Corte, è riferibile a qualsiasi atto o fatto posto in essere dall’agente, che si risolva nella coartazione della libertà fisica o psichica del soggetto che viene in questo modo costretto, contro la sua volontà, a fare, tollerare o omettere qualcosa.

Tale definizione sembra potersi applicare perfettamente al caso in esame in cui, secondo i Giudici, è indubbio che la vittima “sia stata costretta a tollerare la volgare simulazione dell’atto sessuale che non può non essersi concretizzata nell’appoggiarsi sul corpo del ragazzo, in tal modo costretto a sopportare una prevaricazione sia fisica che psicologica. Lo stesso dicasi per la restituzione dell’evidenziatore dopo lo strofinamento sui genitali dell’imputato, che l’ha poi riposto in mano alla vittima; così, per le parolacce scritte sui libri di scuola e per i calci e pugni”, tutte condotte, dunque, idonee a coartare la volontà del giovane ragazzo giorno dopo giorno.

Si tratta di un importantissimo traguardo, un passo in più nel lungo cammino della rieducazione sociale, la quale, tuttavia, pur essendo necessaria, pare non essere sufficiente ad annientare quest’orrido mostro.

A questo proposito è opportuno rilevare che manca, nel nostro ordinamento, una normativa ad hoc, dando manforte all’opera di sensibilizzazione e rieducazione dei più giovani, sia in grado di tramettere loro anche il senso di responsabilità e l’ormai perduto sano timore della punizione.

Pur essendo vero che la quasi totalità delle condotte integranti il bullismo trova collocazione all’interno di fattispecie di reato tipicamente previste dal nostro Codice Penale, occorre necessariamente considerare che spesso queste rischiano di essere solo parzialmente applicate in forza della giovane età dei colpevoli, con conseguente impunità degli stessi.

La conclusione, purtroppo, non cambia ponendo attenzione alla tutela civilistica e, dunque, al risarcimento del danno nei confronti della vittima.
Per la sua naturale connotazione, il fenomeno del bullismo è spesso commesso da minori di anni diciotto: in questi casi per i danni cagionati dal fatto illecito dei figli minori rispondono i genitori con lo stesso conviventi ex art. 2048 c.c. 

Cosa ne penso io?
Ritengo che il bullismo debba essere affrontato e annientato sotto ogni sua forma.

Credo che la scuola abbia il potere e il dovere di arginare questo terribile fenomeno tramite una maggiore formazione e informazione degli studenti -  benché ora risulti difficile, vivendo l’emergenza sanitaria, organizzare, promuovere ed applicare un concreto percorso di sensibilizzazione.

L’altro onere importante è in capo alle famiglie che talvolta, troppo prese dalla velocità e complessità degli impegni di tutti i giorni non si accorgono del disagio vissuto dal proprio figlio vittima di bullismo sottovalutando le gravi conseguenze del fenomeno.

Sono convinta che a fianco dell’importante opera svolta dalle scuole, dalle famiglie sia fondamentale  che tutta la comunità sociale si faccia carico del problema facendo sentire i giovani più seguiti da tutti. I problemi dei ragazzi sono anche i nostri, indipendentemente dal fatto che siano o no nostri figli.
Ci vuole infine certezza normativa e punitiva.

Se avete delle domande o volete semplicemente suggerirmi degli argomenti di cui parlare, potete farlo scrivendomi all’indirizzo e-mail dirittoetutela3.0@gmail.com

                                                                                                                                                                                                                                                 AVVOCATO FULVIA FOIS



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