Il figlio è mio e vado a trovarlo quando voglio io
Capita spesso di trovarsi di fronte a separazioni, divorzi o casi di responsabilità genitoriale in cui i genitori sembrano aver trovato un accordo per quanto riguarda le frequentazioni tra genitore non collocatario e figli minori e tutti sembrano sereni.
Tuttavia, può accadere che dopo qualche tempo, uno dei due lamenti il fatto che l’altro non rispetta il diritto di visita o che ne ostacola il corretto esercizio.
Pensiamo ad un padre che non rispetta gli appuntamenti con i propri figli, non va a prenderli all’orario stabilito o, addirittura, non si presenta senza nemmeno avvisare.
Ma pensiamo anche ad una madre che cerca in tutti i modi di impedire che gli incontri padre-figli avvengano, magari “nascondendo” i propri figli e impedendo ogni contatto del padre con gli stessi.
In entrambi i casi per il genitore inadempiente si ravvisano profili di responsabilità, vediamo quali.
Prendiamo, ad esempio, il caso della madre che ostacola il corretto esercizio del diritto di visita.
In questa ipotesi a rilevare è l’art. 388 c.p. che disciplina il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, procedibile a querela di parte.
In materia di affidamento dei figli minori, la giurisprudenza è oramai concorde nel ritenere che il reato in esame possa essere integrato non solo da condotte attive di violazione delle prescrizioni relative al diritto di visita, ma anche da condotte omissive volte ad impedire o ostacolare l’esercizio del diritto di visita stesso.
Possibili condotte penalmente rilevanti possono essere il fatto di non farsi trovare in casa e non rispondere al telefono, rendendosi quindi irreperibili proprio nel momento in cui l’altro genitore deve passare a prendere i nostri figli o il rifiuto di consegnarli all’altro genitore nei tempi e nei modi previsti dal provvedimento del Tribunale, ipotesi, questa, che vale anche nel caso in cui il genitore non collocatario si rifiuti di riportare a casa i figli all’orario stabilito.
L’unico caso in cui il reato non può dirsi integrato è quello in cui la condotta del genitore, seppur lesiva dei diritti dell’altro, sia stata posta in essere esclusivamente per tutelare l’interesse morale e materiale dei figli.
E se, invece, è il genitore non collocatario a rifiutarsi di esercitare il diritto di visita?
In questo caso, il reato previsto dall’art. 388 c.p. non può sussistere.
La giurisprudenza, infatti, evidenzia che l’elusione del provvedimento non può derivare dal mancato esercizio di un diritto – quale il diritto di visita è.
Ne deriva che il genitore per così dire “inaffidabile” non risponderà dal punto di vista penale ma potrà essere destinatario esclusivamente di un ammonimento da parte del Giudice e, se le sue condotte saranno reiterate nel tempo, potranno legittimare e fondare un’eventuale richiesta di modifica del provvedimento di affidamento o una richiesta di limitazione o decadenza della responsabilità genitoriale.
COSA NE PENSO IO?
Credo che quando si tratta di vedere e stare con i propri figli, problematiche di questo tipo non dovrebbero nemmeno porsi.
Il fatto che si discuta così tanto di queste tematiche porta inevitabilmente a chiedersi se i minori siano adeguatamente tutelati, non soltanto nel corso dei procedimenti di separazione e divorzio ma anche in seguito, quando si trovano ad affrontare una realtà diversa e già complicata.
Proprio in questa fase, egoismi e ripicche dovrebbero essere messi da parte e si dovrebbe prendere consapevolezza del fatto che l’inizio di una nuova vita non può e non deve significare troncare definitivamente con il passato, soprattutto quando questo potrebbe compromettere in maniera irreversibile il rapporto con i nostri figli.
Questa è una rubrica di informazione e divulgazione giuridica che ha il solo scopo di voler contribuire a livello sociale alla conoscenza dei propri diritti in quanto è mia convinzione che solo così è possibile tutelarli efficacemente dal punto di vista legale.
Se avete delle domande o volete propormi un argomento di cui parlare, potete farlo scrivendomi all’indirizzo e-mail dirittoetutela3.0@gmail.com o compilando il form che trovate sul sito www.studiolegalefois.com.
Avv. Fulvia Fois