Indennizzo per le vittime di reati violenti: cosa prevede la Legge?
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La rubrica dell'avvocato del Foro di Rovigo Fulvia Fois si occupa del caso del risarcimento del danno subito dalla vittima di un caso di violenza
Care lettrici e cari lettori,
questa settimana voglio parlarvi di un argomento molto interessante, soprattutto considerato che il 25 novembre si è celebrata la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, cui il tema che oggi tratto è strettamente legato.
Molto spesso ricevo commenti che rivelano una certa sfiducia nella Giustizia, dal momento che negli stessi si sostiene che nell’ipotesi in cui l’autore di un reato sia nullatenente, la vittima dello stesso non riceverà alcun risarcimento per il danno subito.
Le cose, però, non stanno proprio così, soprattutto quando si parla di reati violenti, ovvero commessi con violenza alla persona, oppure per particolari tipologie di reati quali la violenza sessuale.
Il legislatore, infatti, ha voluto sincerarsi che le vittime di questi reati – o i loro familiari – siano adeguatamente (se così si può dire) indennizzate per il danno subito, proprio nell’ipotesi in cui non sia possibile ottenere il risarcimento dal reo.
Con la legge n. 122/2016 è stato riconosciuto alle vittime di reati violenti commessi con dolo (o ai loro familiari, in caso di morte della vittima) il diritto ad ottenere un indennizzo per la refusione delle spese mediche e assistenziali sostenute proprio a causa ed in conseguenza del reato subito, fermo restando che per i reati di violenza sessuale e di omicidio l’indennizzo spetterà anche nel caso in cui la vittima non abbia sostenuto spese mediche e assistenziali.
Ma a quanto ammonta l’indennizzo?
Gli importi variano a seconda del tipo di reato subito.
Ad esempio, in caso diomicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, l’indennizzo – che spetterà esclusivamente ai figli della vittima – ammonterà ad euro 60.000,00, che scende ad euro 50.000,00 in tutte le altre ipotesi di omicidio.
Per i reati di violenza sessuale (tranne le ipotesi considerate meno gravi), lesioni personali gravissime e sfregio permanente del volto, l’indennizzo ammonta invece ad euro 25.000,00.
Al di fuori delle ipotesi di reato espressamente previste, negli altri casi la vittima potrà ottenere il rimborso delle spese mediche sostenute fino ad un massimo di 15.000 euro.
Qualora la vittima non abbia ottenuto il risarcimento dal reo o lo abbia ottenuto ma in misura inferiore a quello di legge, allora sarà possibile presentare istanza alla Prefettura di residenza nelle modalità indicate sul sito del Ministero dell’Interno.
COSA NE PENSO IO?
Credo che la previsione di un indennizzo da parte del legislatore sia un segnale importante e di certo assolutamente necessario.
Tuttavia, non credo che si possa definire una misura sufficiente, nemmeno per quanto riguarda gli importi riconosciuti.
Pur dovendosi riconoscere il pregio di questo intervento, non posso non evidenziare ancora una volta che la chiave del cambiamento è la prevenzione e, in particolare, l’educazione della popolazione al rispetto dell’altro, della sua vita e della sua integrità fisica. Sono questi gli strumenti più potenti a nostra disposizione per sconfiggere un fenomeno ancora troppo profondamente radicato nella società.
Questa è rubrica di informazione e divulgazione giuridica che ha il solo scopo di voler contribuire a livello sociale alla conoscenza dei propri diritti in quanto è mia convinzione che solo così è possibile tutelarli efficacemente dal punto di vista legale.
Se avete delle domande o volete propormi un argomento di cui parlare, potete farlo scrivendomi all’indirizzo e-mail foislegalsolutions2.22@gmail.com o compilando il form che trovate sul sito www.studiolegalefois.it.
Avv. Fulvia Fois