La tortura esiste ancora ed il reato viene commesso anche in Italia
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L'avvocato Fulvia Fois del foro di Rovigo riporta sentenze che puniscono l'imputato con l'applicazione del reato di tortura, in casi di violenze ed abusi, subiti dalla vittima per lo più in contesto famigliare
Care lettrici e cari lettori,
oggi voglio parlare con voi di una recente pronuncia della Cassazione che ha, per così dire, “rispolverato” un reato di cui non si sente spesso parlare, ovvero il reato di tortura previsto dall’art. 613 bis del Codice Penale, che punisce con la reclusione da quattro a dieci anni chiunque, con violenze o minacce gravi ovvero agendo con crudeltà cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico ad una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza ovvero che si trovi in situazione di minorata difesa, se il fatto è commesso con più condotte ovvero comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.
Quando parliamo di tortura pensiamo ad un reato quasi obsoleto e distante dalla nostra cultura, un fenomeno che non ci appartiene e non ci tange.
Eppure, con una pronuncia del maggio 2021, la Corte di Cassazione Penale ha affermato che sì, anche al giorno d’oggi e anche in Italia il reato di tortura si consuma, svelando una verità che, forse, può essere più terribile e diffusa di quanto pensiamo.
Ci sono un uomo e una donna che hanno una relazione.
Lui diventa morboso, ossessivo, la controlla anche a distanza e ben presto i gesti e le parole d’amore si trasformano in percosse, insulti e minacce: “non ti permettere di urlare che ti ammazzo”, le diceva.
I calci, i pugni e gli schiaffi erano il pane quotidiano, così come le offese e le umiliazioni.
Una sera lui va in escandescenze ed arriva a “marchiarla a fuoco” con una forchetta scaldata sul fornello.
La costringe a stare un’ora sotto l’acqua gelida della doccia, la umilia offrendola ad ogni uomo che incontrano per strada e la costringe ad altre indicibili violenze.
Nel caso in esame – in cui il reato di tortura veniva contestato congiuntamente al reato di maltrattamenti e di violenza sessuale – i Giudici hanno ritenuto perfettamente integrato il reato di tortura nella sua forma privata – ovvero commessa da un privato cittadino – specificando che anche la violenza sessuale può assurgere a tortura, ben potendo dunque integrare, a condizioni esatte, una condotta rilevante ai sensi dell’art. 613 bis c.p.
Ad esempio, la Corte ha evidenziato che la costrizione della donna a subire rapporti sessuali dopo essere stata violentemente percossa, le gravissime minacce – spesso rivolte anche ai di lei figli – l’efferatezza, l’insensibilità e la gratuità delle condotte poste in essere dall’uomo siano state tali da ingenerare nella vittima non soltanto umiliazione ma anche una tremenda sofferenza fisica ed un disagio psicologico tali da determinare in lei un profondo stato di privazione della libertà personale e di avvilimento tale da esondare gli argini dei tipici maltrattamenti.
Per questo la Corte ha confermato il concorso del reato di maltrattamenti e di violenza sessuale con il reato di tortura, avvallando la decisione dei Giudici di secondo grado con cui l’imputato era stato condannato alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione, oltre al risarcimento dei danni nei confronti della vittima.
COSA NE PENSO IO?
Credo che il nostro Codice Penale preveda apposite fattispecie di reato che risultano idonee a punire anche la più atroce delle condotte, che per la ferocia con cui vengono commesse e le inimmaginabili ripercussioni psicofisiche che possono avere sulle vittime, sarebbe riduttivo catalogare come maltrattamenti o violenza sessuale.
È giusto che oltre che previste dal Codice Penale, le fattispecie più gravi di reato siano anche applicate, con l’auspicio che la condanna cd. sociale del colpevole sia supportata da una pena
certa e severa.
Se avete delle domande o volete propormi un argomento di cui parlare, potete farlo scrivendomi all’indirizzo e-mail dirittoetutela3.0@gmail.com o compilando il form che trovate sul sito www.dirittoetutelafois.com
Avvocato Fulvia Fois