VUOI RICEVERE IL PRIMO CAPITOLO DEL MIO LIBRO GRATUITAMENTE?

Matrimonio “di prova”, nessun risarcimento all’altro

Care lettrici e cari lettori, questa settimana voglio parlarvi di una interessante e recente pronuncia della Corte di Cassazione in merito ad un caso davvero particolare.

Il caso, infatti, è quello di una donna che, senza nulla dire al futuro sposo, contrae matrimonio con lintento di rimanere sposata per il tempo strettamente necessario per verificare se il vincolo matrimoniale p durare.

Dopo sei mesi dalla celebrazione delle nozze, la donna chiede al Tribunale Ecclesiastico di dichiarare la nullità del vincolo matrimoniale, spiegando che, non considerando il vincolo matrimoniale come indissolubile, aveva voluto rimanere sposata solo per “fare una prova” al fine di appurare se e quanto il legame con lo sposo potesse durare.

Solo in quel momento, il marito viene a conoscenza di quelle che sono state le effettive intenzioni della propria partner, realizzando così di essere stato coinvolto in quello che potremmo definire un vero e proprio “test”.

Presa coscienza di ciò e a seguito della declaratoria di nullità del matrimonio, l’uomo cita in giudizio l’ex moglie chiedendo il risarcimento del danno per essere stato lasciato all’oscuro circa la volontà di lei di sposarsi “per prova”.

In primo e secondo grado, tuttavia, nulla gli viene riconosciuto.

Ecco, allora, che la questione giunge fin davanti alla Corte di Cassazione.

Nel proprio ricorso, l’uomo evidenzia che il comportamento della donna integra un illecito civile ai sensi dell’art. 2043 C.c. in quanto l’ex moglie avrebbe dolosamente taciuto le proprie vere intenzioni, di fatto violando i doveri di correttezza e buona fede.

In particolare, l’uomo sostiene che il comportamento della donna – e quindi l’aver taciuto le proprie intenzioni in merito al matrimonio – ha determinato una violazione della sua libertà di autodeterminazione e ciò in quanto, se avesse saputo le reali intenzioni della consorte non si sarebbe sposato.

La Corte, tuttavia, non la pensa allo stesso modo e rigetta il ricorso, compresa la richiesta di risarcimento avanzata dal ricorrente.

I giudici, in particolare, evidenziano che la scelta di impegnarsi nel vincolo matrimoniale è rimessa alla libera e responsabile scelta del soggetto, scelta che non può essere limitata da un obbligo giuridico di comunicare al partner uno stato soggettivo come può essere l’incertezza circa la permanenza del vincolo matrimoniale.

Ad avviso della Suprema Corte, dunque, non sussiste alcun obbligo giuridico del futuro coniuge di comunicare all’altro le proprie perplessità e le proprie incertezze circa il rapporto matrimoniale.

A fronte di ciò, viene chiarito che non rappresenta fatto costitutivo di responsabilità risarcitoria l’omessa comunicazione da parte di uno dei due coniugi, prima della celebrazione del matrimonio, dello stato psichico di concreta incertezza circa la permanenza del vincolo matrimoniale e della scelta di contrarre matrimonio con la riserva mentale di sperimentare la possibilità che il detto vincolo non si dissolva”.

Ergo, il ricorrente non ha diritto ad alcun risarcimento.

COSA NE PENSO IO?

Credo che le conclusioni della Cassazione siano assolutamente condivisibili.

Cionondimeno ritengo che, pur non essendo previsto alcun obbligo giuridico al riguardo, nel rispetto dei sentimenti e della vita del proprio partner, nonché nel rispetto della propria libertà, parlare chiaramente e liberamente delle proprie riserve è sempre una buona opzione prima di contrarre matrimonio impegnando un’altra persona sotto più profili.

Questa è una rubrica di informazione e divulgazione giuridica che ha il solo scopo di voler contribuire a livello sociale alla conoscenza dei propri diritti in quanto è mia convinzione che solo così è possibile tutelarli efficacemente dal punto di vista legale.

Se avete delle domande o volete propormi un argomento di cui parlare, potete farlo scrivendomi all’indirizzo e-mail dirittoetutela3.0@gmail.com o compilando il form che trovate sul sito www.studiolegalefois.com.?????

Avv. Fulvia Fois



* campi obbligatori