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Nonni e zii, quale diritto a vedere i nipoti?

Care lettrici e cari lettori, questa settimana voglio parlare con voi di un argomento delicato ma molto, molto diffuso.

Capita spesso – soprattutto a seguito di separazione tra coniugi, ma anche semplicemente per incompatibilità caratteriali – che i rapporti familiari si incrinino al punto tale da volerli troncare definitivamente.

Nuore che non vogliono più avere niente a che fare con le suocere, fratelli che non si parlano più, figli che decidono di troncare i rapporti con i genitori: le dinamiche familiari sono davvero complesse.

Accade però che queste decisionspesso ricadano anche su minori che, a seguito delle scelte effettuate dai propri genitori, si vedono privati del rapporto con gli altri membri del nucleo familiare come nonni e zii.

Ma cosa dice la legge? Ci sono delle forme di tutela che i parenti “estromessi” possono invocare?

La legge, mettendo sempre in primo piano l’interesse dei minori, riconosce a questi una serie di diritti quali il diritto ad essere mantenuti, istruiti, educati ed assistiti moralmente nel rispetto delle proprie inclinazioni naturali e aspirazioni.

Tra i diritti dei minori, tuttavia, vi è anche il diritto a mantenere un rapporto significativo con i membri della propria famiglia, così da crescere in un ambiente familiare sano e il più completo possibile.

L’art. 315 bis del Codice Civile, infatti, sancisce espressamente che il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.

A questo diritto del minore, l’art. 317 bis del Codice Civile associa il diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.

Lo stesso articolo sancisce che l’ascendente al quale è impedito l’esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore.

Sul punto, tuttavia, la giurisprudenza è intervenuta affermando che questo diritto degli ascendenti – ma che la giurisprudenza tende ad estendere anche agli zii – non va inteso in senso assoluto, essendo subordinato – sia nell’esercizio che nella tutela – a una valutazione del giudice che tenga conto dell’esclusivo e preminente interesse del minore, per tale intendendosi “la realizzazione di un progetto educativo e formativo, volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore” (Cassazione civile sez. I, 31/01/2023, n.2881).

Oltre a ciò, la Suprema Corte ha sancito chiaramente anche che il diritto dei nonni a vedere i nipotini non può prevalere sull’interesse degli stessi minori che manifestano contrarietà agli incontri e che non possono essere costretti, da provvedimenti del giudice, a frequentare gli ascendenti.

Possiamo dunque concludere che, pur dovendosi riconoscere l’importanza – in situazioni di normalità – del mantenimento del legame tra nipoti e nonni o tra nipoti e zii, vi sono dei casi in cui l’allontanamento degli uni dagli altri è non solo giusto ma anche necessario.

Pensiamo, ad esempio, a quando la prosecuzione del rapporto con gli altri componenti della famiglia potrebbe compromettere gravemente l’educazione o la crescita sana del minore.

COSA NE PENSO IO?

Pur riconoscendo l’importanza che figure quali nonni e zii possono avere nella vita dei minori, debbo evidenziare che, come molte relazioni, non tutti i rapporti parentali sono sani.

In questi casi, dunque, è necessario – come evidenziato dalla giurisprudenza – non perdere di vista il preminente interesse del minore anche se questo vuol dire doversi mettere da parte.

Questa è una rubrica di informazione e divulgazione giuridica che ha il solo scopo di voler contribuire a livello sociale alla conoscenza dei propri diritti in quanto è mia convinzione che solo così è possibile tutelarli efficacemente dal punto di vista legale.

Se avete delle domande o volete propormi un argomento di cui parlare, potete farlo scrivendomi all’indirizzo e-mail dirittoetutela3.0@gmail.com o compilando il form che trovate sul sito www.studiolegalefois.com.

Avv. Fulvia Fois



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