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Revenge Porn: è reato anche se lei aveva detto di si al video?

ROVIGO – Care lettrici e cari lettori, questa settimana voglio parlarvi di un argomento davvero molto delicato, di cui purtroppo si sente parlare ancor troppo poco, nonostante si tratti di un fenomeno diffusissimo.

Sappiamo tutti che quando parliamo di revenge porn facciamo riferimento alla pubblicazione e alla diffusione – sul web o anche semplicemente tra amici – di foto o video a contenuto sessualmente esplicito.
L’art. 612 ter c.p. una nuova fattispecie di reato denominata “diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti” che punisce con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro chiunque dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito e destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate.

Nonostante il revenge porn sia un fenomeno tristemente noto e diffuso, vi sono ancora molte perplessità in particolare in ordine al ruolo della vittima e al consenso della stessa.
Purtroppo, infatti, a fronte di episodi di revenge porn, mi capita spesso di sentire commenti quali: “La ragazza era consapevole di essere ripresa, quindi non c’è nessun reato”.

Ma è davvero così?

Il fatto che la vittima abbia prestato il proprio consenso ad essere ripresa è sufficiente ad escludere il reato? La risposta è no.

Ciò che rileva al fine dell’integrazione del reato in esame è solo ed esclusivamente il mancato consenso della persona a che le immagini o i video che la rappresentano siano diffusi.
Ne deriva che il fatto che la vittima fosse consapevole di essere ripresa e/o fotografata e che abbia prestato il proprio consenso ad essere filmata non ha alcuna rilevanza.
Allo stesso modo, anche il fatto che sia stata la vittima stessa a realizzare il contenuto sessualmente esplicito e ad inviarlo poi ad una o più persone non è un elemento utile ad escludere la rilevanza penale delle condotte di chi, dopo aver ricevuto quelle foto e/o video, le abbia poi diffuse, pubblicate, consegnate, cedute o inviate.

Ciò posto, ritengo opportuno precisare anche che il reato di cui all’art. 612 ter c.p. può configurarsi non soltanto a capo del soggetto che per primo, dopo aver realizzato o ricevuto il contenuto sessualmente esplicito, lo condivide con altri, ma anche in capo a tutti gli altri individui che, dopo essersi visti “recapitare” il video o la foto, lo hanno a loro volta inviato o condiviso con altre persone.

Sempre l’art. 612 ter del Codice Penale prevede infatti che la stessa pena si applica anche a chi, dopo aver ricevuto o comunque acquisito i contenuti hard, li diffonde senza il consenso del soggetto rappresentato.
Questo significa che oggi, secondo l’art. 612 ter c.p., viene finalmente punito non solo chi diffonde video o immagini pornografiche dopo averle realizzate o sottratte ma anche chi diffonde questi contenuti dopo averli ricevuti da soggetti terzi o magari dalla stessa vittima che, spontaneamente e forse un po’ inconsciamente li invia al proprio compagno, confidando nella buona fede di quest’ultimo.

COSA NE PENSO IO?

Credo che le due questioni trattate facciano emergere quanto, ancora, il revenge porn sia poco e male conosciuto.
Ciò, purtroppo, si riscontra anche da parte delle vittime che, proprio a causa della scarsa informazione, spesso non riescono ad individuare che le condotte di cui sono vittime costituiscono reato e, di conseguenza, a trovare le misure idonee a tutelarsi.
Ritengo quindi necessario affrontare di più e più approfonditamente la tematica portandola all’attenzione dei giovanissimi sia all’interno delle scuole che in famiglia.

Questa è una rubrica di informazione e divulgazione giuridica che ha il solo scopo di voler contribuire a livello sociale alla conoscenza dei propri diritti in quanto è mia convinzione che solo così è possibile tutelarli efficacemente dal punto di vista legale.

Se avete delle domande o volete propormi un argomento di cui parlare, potete farlo scrivendomi all’indirizzo e-mail dirittoetutela3.0@gmail.com o compilando il form che trovate sul sito www.studiolegalefois.com.

Avv. Fulvia Fois



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