Risarcimento del danno a seguito di tradimento: si può?
Risarcimento del danno a seguito di tradimento: si può?
L'avvocato del Foro di Rovigo Fulvia Fois affronta la fine di una relazione di coppia non per incompatibilità di carattere o litigio, ma per infedeltà. Ci si chiede cosa possa fare il coniuge tradito
Care lettrici e cari lettori, questa settimana voglio parlarvi di un argomento molto delicato ma assolutamente interessante, in merito al quale anche la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi.
Le relazioni di coppia, si sa, possono assumere davvero tantissimi volti e profili sempre nuovi.
Molte coppie, tuttavia, sono accomunate da un elemento davvero particolare, ovvero il motivo della loro “fine”.
Incompatibilità caratteriali, screzi familiari e lontananza sono infatti soltanto alcuni dei motivi che possono portare una storia al capolinea ma, nella stragrande maggioranza dei casi, la fine della relazione è determinata da un unico, grande, motivo ovvero il tradimento del partner.
Complici la facilità di fare nuove conoscenze sui social, così come il dilagare di app create appositamente per trovare un amante, sempre più coppie “scoppiano” proprio a causa dei tradimenti di uno, dell’altro, o di entrambi!
Nonostante il dilagare del fenomeno, non tutti sanno che il tradimento nei confronti del partner può risultare molto “pesante” soprattutto dal punto di vista economico.
Ebbene sì perché al sussistere di determinati presupposti il coniuge tradito potrebbe chiedere all’altro il risarcimento del danno subito.
La giurisprudenza ha infatti evidenziato che la violazione del dovere di fedeltà derivante dal rapporto coniugale può non solo essere sanzionata con l’addebito della separazione ma può anche dar luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dal partner tradito e ciò ai sensi dell’art. 2059 del Codice Civile, anche nell’ipotesi in cui, in sede civile, non vi sia stato alcun addebito.
Va tuttavia precisato che il tradimento non è di per sé sufficiente a dar luogo al risarcimento essendo invece necessario a tal fine che il tradimento, per le modalità in cui è avvenuto o per le conseguenze che ha avuto, abbia cagionato nel coniuge tradito uno stato di afflizione tale da provocare la violazione di un diritto costituzionalmente garantito come il diritto alla salute, all’onore o alla dignità personale.
Questo, del resto, è stato ribadito anche dalla Corte di Cassazione con una recentissima pronuncia di pochi giorni fa in cui è stato ricordato ancora una volta che “la violazione del dovere di fedeltà è sanzionabile civilmente se e nella misura in cui, per le modalità dei fatti, uno dei coniugi riporti un danno alla propria dignità personale o eventualmente un pregiudizio alla salute” (Cass. Civ., n. 9934 del 12.04.2024).
A titolo esemplificativo, potrebbe riconoscersi la lesione di un diritto costituzionalmente garantito quando il coniuge fedifrago nasconda all’altro il fatto che dalla relazione extraconiugale sia nato un figlio, oppure quando l’atteggiamento dello stesso sia stato altamente lesivo della dignità del partner tradito ad esempio per aver fatto partecipare l’amante a cene ed eventi di famiglia o per averlo fatto vivere all’interno della casa coniugale così umiliando il coniuge.
COSA NE PENSO IO?
Credo che anche in questo caso ognuno debba assumersi la responsabilità di quello che fa e, se lede un diritto altrui, è giusto che lo risarcisca.
Ad ogni modo, è sempre importante verificare che sussistano i presupposti necessari affinché il risarcimento possa effettivamente essere riconosciuto ovvero che il richiedente abbia subito un danno e che vi sia un nesso causale tra la condotta del coniuge e il danno subito.
Questa è una rubrica di informazione e divulgazione giuridica che ha il solo scopo di voler contribuire a livello sociale alla conoscenza dei propri diritti in quanto è mia convinzione che solo così è possibile tutelarli efficacemente dal punto di vista legale.
Se avete delle domande o volete propormi un argomento di cui parlare, potete farlo scrivendomi all’indirizzo e-mail dirittoetutela3.0@gmail.com o compilando il form che trovate sul sito www.studiolegalefois.com.
Avv. Fulvia Fois