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DIRITTO E TUTELA 3.0 - Sei stato TRADITA O TRADITO da Tuo Marito o da Tua Moglie e tutti lo sanno?

Traditi? Potete chiedere i danni all'ex, non all'amante

DIRITTO E TUTELA 3.0 L'avvocato Fulvia Fois chiarisce le circostanze nelle quali è possibile chiedere l'addebito all'ex per le conseguenze della sua infedeltà

 

In determinati casi, quando si è vittima di un tradimento, è possibile domandare il risarcimento dei danni patiti. A spiegare in quali circostanze questo passo possa essere compiuto, è l'avvocato Fulvia Fois nella rubrica Diritto e tutela 3.0 di RovigoOggi.it



Rovigo - Quando il tradimento irrompe in una coppia, come un tir nella notte in contromano in autostrada, i danni sono inevitabili su più versanti e in casi ben determinati, come di seguito espongo, risarcibili.

Ma cosa succede se la coppia è sposata? Quali sono i diritti di chi è stato tradito? Come noto l’art. 143 del Codice civile (Diritti e doveri reciproci dei coniugi) prevede che i coniugi siano reciprocamente obbligati alla coabitazione, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla fedeltà.

Nel caso in cui vengono posti in essere comportamenti contrari al dovere di fedeltà il coniuge tradito può, in sede di separazione, fare richiesta e se il giudice accerta che effettivamente il tradimento c’è stato, può addebitare la separazione al coniuge fedifrago.

Però ci tengo a precisare che l’addebito non è una conseguenza automatica del tradimento, come molti invece pensano, in quanto il giudice deve anche accertare se la violazione del dovere di fedeltà sia stata la causa scatenante della crisi coniugale o se, invece, sia intervenuta quando il matrimonio era già in crisi per altri motivi. Solo nel primo caso, infatti, la relazione extra coniugale sarà motivo di addebito (attribuzione di colpa) della separazione.

L’addebito però non dà diritto al coniuge tradito anche al risarcimento del danno (ad esempio per ottenere il rimborso dei costi delle terapie e medicinali conseguenti a uno stato di depressione causato dalla triste scoperta). Con l’addebito il coniuge “traditore” perde la possibilità di chiedere l’assegno di mantenimento all’ex e di diventare suo erede nel caso in cui questi dovesse morire nel periodo intermedio tra la separazione e il divorzio.

E’ chiaro che se il coniuge traditore è anche il più ricco le conseguenze dell’eventuale addebito della separazione saranno per lui/lei minime. Ma per quanto attiene i danni da tradimento, cosa dice la legge?

La giurisprudenza della Corte di Cassazione è giunta a riconoscere al coniuge tradito il diritto al risarcimento del danno, in quanto la violazione dell’obbligo di fedeltà, che si sostanzia nella violazione di una norma di legge, rappresenta un vero e proprio illecito civile.

Più in particolare, con la sentenza n. 18853/2011, la Prima Sezione Civile della Suprema Corte ha precisato che la violazione del dovere di fedeltà – e degli altri doveri elencati nell’art. 143 c.c. – può essere sanzionata non solo con le misure tipiche previste dal diritto di famiglia (ad esempio con l’addebito) ma anche secondo le regole generali del risarcimento del danno, qualora ne sussistano i presupposti.

Quindi, quali sono i presupposti per ottenere il risarcimento dei danni da “tradimento”? Consistono nell’effettiva violazione del dovere di fedeltà, nell’esistenza di un danno ingiusto e nel nesso di causa tra il tradimento ed il danno sofferto. Secondo la Suprema Corte è necessario dimostrare che l’infedeltà coniugale "per le sue modalità e in relazione alla specificità della fattispecie, abbia dato luogo a lesione della salute del coniuge (lesione che dovrà essere dimostrata anche sotto il profilo del nesso di causalità)" oppure se “l'infedeltà per le sue modalità abbia trasmodato in comportamenti che, oltrepassando i limiti dell'offesa di per sé insita nella violazione dell'obbligo in questione, si siano concretizzati in atti specificamente lesivi della dignità della persona, costituente bene costituzionalmente protetto".

Peraltro, l’azione giudiziaria è possibile anche in assenza di una dichiarazione di addebito della separazione al coniuge che ha tradito ed addirittura in ipotesi di separazione consensuale.

Ma quali sono i danni risarcibili? Sono quelli derivanti dalla “lesione di un diritto costituzionalmente garantito”, quali un danno alla salute (ad esempio l’insorgere di una depressione o di altre patologie psichiche) o alla dignità della persona (quando per le modalità e i comportamenti, anche pubblici, con cui è stato posto in essere, abbia oltrepassato i limiti di una mera offesa).

Si parla a questo riguardo di tradimento disonorevole, che si ha nelle ipotesi in cui il tradimento viene attuato con modalità in grado comportare un discredito sociale del coniuge che lo ha subito e la lesione del suo onore, ad esempio quando la condotta fedifraga assume evidenza sociale o il coniuge traditore si rapporta con l’altro con modalità lesive della sua dignità.

Ad esempio, la Corte di Cassazione con ordinanza n. 19193 del 28.09.2015 ha condannato a 10.000 euro di risarcimento un marito che aveva tradito per anni la moglie (arrivando sino alla convivenza con l’altra donna), causando alla moglie un grave stato di depressione e ledendo la sua dignità.

Nel caso di specie il marito in modo equivoco aveva fatto credere alla moglie che la crisi matrimoniale fosse ormai superata, mentre invece aveva continuato ad intrattenere la relazione extraconiugale con l’altra donna.

E’ possibile chiedere i danni anche all’amante? Purtroppo, nonostante i tentativi di una parte della dottrina, i giudici sono unanimi nel ritenere che il terzo estraneo al rapporto matrimoniale, ossia l’amante, non abbia alcun obbligo giuridico di astenersi dall’avere rapporti intimi con una persona sposata, in quanto il suo diritto costituzionalmente garantito alla libera espressione della propria personalità prevale su quello, parimenti costituzionale, di solidarietà e di tutela della famiglia.

Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 14196/2002 ha escluso la possibilità di chiedere i danni a chi ha flirtato con una persona sposata in quanto, appunto, l’amante si limiterebbe ad esercitare un proprio diritto tutelato a livello costituzionale, che permarrebbe anche se il partner è soggetto sposato. Già in precedenza il Tribunale di Monza aveva nettamente escluso il diritto al risarcimento da parte del terzo in quanto l’amante non avrebbe alcun dovere di astenersi dall’interferire nella vita familiare dei coniugi.

Scrivetemi la Vostra esperienza.

                                                                                                                                                                                                                                                      Avvocato Fulvia Fois

dirittoetutela3.0@gmail.com



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