Separazione: casa a te e mutuo a me. Si può evitare?
DIRITTOETUTELAFOIS.COM - Separazione: casa a te e mutuo a me. Si può evitare?
L'avvocato del Foro di Rovigo Fulvia Fois affronta il caso della casa coniugale assegnata ad un coniuge quando l'immobile è gravato dal mutuo
Care lettrici e cari lettori,
questa settimana voglio parlarvi di un’importante questione che spesso viene posta alla mia attenzione.
Pensiamo all’ipotesi in cui una coppia di coniugi viva, insieme ai loro figli all’interno di un immobile sul quale grava un mutuo. Pensiamo altresì che tra i coniugi si determini poi una profonda crisi che rende intollerabile la convivenza e porta alla separazione.
Come ben sappiamo, in caso di separazione, la casa coniugale verrà, salvo diverso accordo tra le parti, assegnata al coniuge convivente con i figli minori o con i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.
Sin qui tutto chiaro, ma quali sono le sorti del mutuo gravante sull’immobile? Chi dovrà farsi carico delle rate?
A questo proposito è necessario distinguere due ipotesi.
La prima afferisce al caso in cui il mutuo, ancora vigente all’atto della separazione, sia stato contratto da entrambi i coniugi: in questa circostanza la rata mensile dovrà essere sostenuta da entrambi i coniugi.
La seconda ipotesi, invece, riguarda il caso in cui il mutuo sia stato acceso esclusivamente da un coniuge.
In questa circostanza, la rata graverà esclusivamente sul coniuge mutuatario, fermo restando che, se il coniuge mutuatario non è assegnatario della casa (in altre parole, se la casa è stata assegnata all’altro coniuge), questi potrà chiedere, proprio a fronte del pagamento delle rate del mutuo, una riduzione dell’assegno di mantenimento dovuto nei confronti del coniuge assegnatario o dei figli minori con quest’ultimo conviventi.
Tale possibilità, del resto, è stata estesa dai Giudici della Cassazione anche per il coniuge che versi la metà del mutuo contratto dall’ex coniuge.
Ci possono però essere delle alternative.
È infatti possibile, in ipotesi di separazione consensuale, che uno dei coniugi scelga di accollarsi il mutuo, ovvero di pagare interamente le rate dello stesso: in questo caso si parla di accollo interno che deve essere espressamente previsto all’interno del ricorso per la separazione consensuale dei coniugi.
Un’altra possibilità è quella dell’accollo esterno: in questo caso, uno dei coniugi cointestatari, cede la propria quota di proprietà all’ex coniuge, il quale diventa a tutti gli effetti unico proprietario dell’immobile, nonché unico intestatario del contratto di mutuo.
In questa ipotesi, a differenza della precedente, è necessario che la banca presti il proprio consenso, che, di norma, viene accordato solo nel caso in cui il coniuge che si accolla il mutuo offre idonee garanzie di pagamento delle rate residue.
Terza ed ultima possibilità è quella dellasurrogazione del mutuo, consistente nel trasferire il mutuo in un altro istituto di credito, con la conseguenza che risulterà mutuatario un solo coniuge.
COSA NE PENSO IO
L’assegnazione della casa coniugale al genitore collocatario prevalente, soprattutto in presenza di un mutuo ipotecario e del dovuto pagamento delle relative rate, può comportare non poche problematiche, soprattutto per il genitore che deve uscire di casa e che si trova comunque a doverle pagare interamente o in parte.
E’ quindi importante secondo me conoscere le possibili opzioni così da allinearla al caso concreto e scegliere quella più adatta al caso tenendo conto delle diverse esigenze da soddisfare.
Questa è rubrica di informazione e divulgazione giuridica che ha il solo scopo di voler contribuire a livello sociale alla conoscenza dei propri diritti in quanto è mia convinzione che solo così è possibile tutelarli efficacemente dal punto di vista legale.
Se avete delle domande o volete propormi un argomento di cui parlare, potete farlo scrivendomi all’indirizzo e-mail dirittoetutela3.0@gmail.com o compilando il form che trovate sul sito www.studiolegalefois.com.
Avv. Fulvia Fois