VUOI RICEVERE IL PRIMO CAPITOLO DEL MIO LIBRO GRATUITAMENTE?

Separazione: le spese prima del matrimonio vanno restituite?

Separazione: le spese prima del matrimonio vanno restituite?

L'avvocato del Foro di Rovigo Fulvia Fois affronta una questione molto comune all'interno di una coppia che scoppia, come per esempio i doni in denaro ricevuti in vista del matrimonio, o le spese per la cerimonia sostenute da una delle due parti

Care lettrici a cari lettori, questa settimana voglio parlarvi di una questione molto interessante, attinente la disciplina dei rapporti patrimoniali tra coniugi separati.

Già da prima del matrimonio sono davvero tantissime le spese che i futuri coniugi affrontano proprio in vista della futura vita insieme.

Ristrutturazioni della casa, acquisto di mobilio, contribuzione al pagamento del mutuo, ma pensiamo anche alle spese sostenute dalle rispettive famiglie per la cerimonia, migliaia e migliaia di euro spesi per far felici gli sposini ma… cosa succede se, dopo qualche anno, la coppia felice scoppia?

Il rapporto di coniugio è fonte di diversi obblighi in capo ai coniugi, tra cui spicca sicuramente il dovere di contribuzione ai bisogni della famiglia.

L’art. 143 del Codice Civile sancisce infatti che ciascuno dei coniugi è tenuto a contribuire ai bisogni della famiglia in maniera proporzionale alle proprie sostanze e alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo.

A fronte di ciò, per molto tempo si è discusso circa la possibilità, per il coniuge separato, di ottenere la restituzione delle somme impiegate nel corso della vita coniugale.

Sul punto, tuttavia, la giurisprudenza è intervenuta sancendo che la nozione di “bisogni della famiglia” ha una portata molto ampia, comprendendo non solo le necessità primarie strettamente collegate alla sopravvivenza del nucleo familiare, ma anche le spese di consistenza più corposa come, ad esempio, il pagamento del mutuo gravante sulla casa coniugale o il sostenimento dei costi dei lavori di ristrutturazione della stessa da parte di un solo coniuge.

In quanto rientranti nel dovere di contribuzione, secondo la giurisprudenza, tali spese non sono ripetibili: in altre parole, a fronte della fine del matrimonio, il coniuge che ha sostenuto tali spese non può chiedere all’altro la restituzione delle stesse.

Appurato che le spese sostenute nell’ambito della vita familiare non possono essere restituite, ci si è chiesti se, invece, dopo la separazione, il coniuge possa chiedere la restituzione delle spese effettuate prima del matrimonio o del denaro ricevuto in donazione proprio in vista delle nozze.

Sul punto è intervenuta una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione, la quale ha chiarito che, diversamente da quanto si potrebbe pensare, anche le spese sostenute prima del matrimonio rientrano nel novero delle spese irripetibili.

Le spese effettuate in vista delle nozze, infatti, vengono considerate come rivolte al soddisfacimento dei bisogni familiari ai sensi dell’art. 143 del Codice Civile con la conseguenza che, per lo stesso principio sopra esposto, il coniuge che le ha sostenute non potrà chiederne la restituzione.

Allo stesso modo, il coniuge non potrà chiedere la restituzione della propria parte del denaro ricevuto in donazione dalla coppia proprio per il matrimonio, presupponendosi che lo stesso sia stato utilizzato proprio per far fronte ai bisogni della famiglia.

Questa è una rubrica di informazione e divulgazione giuridica che ha il solo scopo di voler contribuire a livello sociale alla conoscenza dei propri diritti in quanto è mia convinzione che solo così è possibile tutelarli efficacemente dal punto di vista legale.

Se avete delle domande o volete propormi un argomento di cui parlare, potete farlo scrivendomi all’indirizzo e-mail dirittoetutela3.0@gmail.com o compilando il form che trovate sul sito www.studiolegalefois.com.

Avv. Fulvia Fois



* campi obbligatori