Si iscrive ai siti d’incontri, è sufficiente per chiedere la separazione?
Si iscrive ai siti d’incontri, è sufficiente per chiedere la separazione?
Addebito della separazione: l'avvocato Fulvia Fois del Foro di Rovigo affronta la problematica di un coniuge che vorrebbe ricercare l'anima gemella on line
are lettrici e cari lettori,
oggi voglio parlarvi di un argomento spinoso, derivante da un fenomeno il cui dilagante sviluppo negli ultimi anni ha sollevato nuovi interrogativi anche giurisprudenziali.
Il tema è quello delle iscrizioni ai siti di incontri e alle app di dating on-line, sempre più utilizzati per cercare l’anima gemella o anche, semplicemente, per conoscere nuove persone.
Trattasi di strumenti indubbiamente utili che, tuttavia, sono culla di non pochi problemi nel momento in cui vengono utilizzati da soggetti coniugati: ipotesi che, inevitabilmente, è stata portata all’attenzione di diversi Giudici italiani, in quanto addotta come motivo di addebito della separazione.
Ma il fatto che il coniuge sia iscritto ad app e siti di incontri, può davvero fondare, e dunque legittimare, la richiesta di addebito?
Affinché si possa parlare di addebito della separazione è necessario dimostrare non solo che il coniuge verso il quale si chiede l’addebito abbia volontariamente e consapevolmente posto in essere delle condotte contrarie ai doveri derivanti dal rapporto di coniugio, ma anche che da tali condotte sia derivata la crisi coniugale vera e propria.
Partendo da tale insuperabile assioma, si deduce che anche l’iscrizione a siti d’incontri e app di dating on-line espone al rischio di addebito della separazione, a patto che, come visto, la crisi tra i coniugi sia stata determinata proprio dalle condotte che il coniuge ha tenuto sul web.
Anche la Giurisprudenza, del resto, chiamata a pronunciarsi sul punto, ha concluso che l’iscrizione del coniuge ad un sito di incontri – anche se mai concretamente consumatisi – è sufficiente a compromettere il rapporto di fiducia tra i coniugi e a scatenare, dunque, la crisi che porta poi alla separazione.
In altre parole, navigare su siti di incontri cercando relazioni extraconiugali via internet è considerato violazione del dovere di fedeltà, anche se non ha portato a un effettivo adulterio.
Già in passato, comunque la giurisprudenza aveva affermato che la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione, non solo quando si sostanzi in un tradimento, ma anche quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e comporti offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge (pensiamo ad es. al semplice scambio di sms o foto spinti).
Quindi anche il “tradimento virtuale” è sufficiente a determinare l’addebito della separazione, con la conseguenza che il coniuge a cui è stata addebitata la separazione perde il diritto al mantenimento (resta fermo, invece, il diritto agli alimenti), così come i diritti successori nei confronti del partner.
COSA NE PENSO IO?
Credo che in questo caso sia indispensabile partire dalla nozione di dovere di fedeltà, che si concretizza nell’impegno di ciascun coniuge a non tradire la fiducia dell’altro.
Evidente, dunque, come la nozione di fedeltà, contrariamente a quanto si può pensare, trascenda la sfera prettamente fisica e sessuale, ben potendo la fiducia del coniuge essere minata da condotte dell’altro anche non concretizzatesi in un tradimento vero e proprio, ferma restando la necessità di dimostrare che tali condotte hanno messo in crisi il rapporto di coniugio.
Questa è una rubrica di informazione e divulgazione giuridica che ha il solo scopo di voler contribuire a livello sociale alla conoscenza dei propri diritti in quanto è mia convinzione che solo così è possibile tutelarli efficacemente dal punto di vista legale.
Se avete delle domande o volete propormi un argomento di cui parlare, potete farlo scrivendomi all’indirizzo e-mail dirittoetutela3.0@gmail.com o compilando il form che trovate sul sito www.studiolegalefois.com.
Avv. Fulvia Fois