Tradimento Coniugale.
Ecco quando l'sms/chat può essere utilizzata in Tribunale
Il tradimento di moglie e marito in tribunale: si può utilizzare l’sms scoperto?
Leggere la posta cartacea ed elettronica degli altri è reato. Fulvia Fois, avvocato che cura la rubrica legale, affronta il problema delle conseguenze di tale azione, in virtù della violazione della privacy. E quando un messaggio sms, messenger e whatsapp
Cari Lettrici e Lettori,
sempre più spesso ci capita di imbatterci, se non direttamente, tramite qualche amico e/o conoscente, in casi di violazione della corrispondenza cartacea e/o elettronica per i più disparati motivi anche se il principale è molto probabilmente quello legato a dimostrare l’infedeltà coniugale.
Ma questo comportamento costituisce reato?
E’ noto che uno dei principi cardine del nostro ordinamento giuridico è la segretezza della corrispondenza, sancito dall’art. 15 della nostra Carta Costituzionale.
Corollario di questo principio è il fatto, altrettanto noto, che leggere la posta di altre persone costituisce reato oltre che violazione della privacy.
Con l’avvento di internet, la nozione di posta si è via via allargata, giungendo a comprendere, accanto alla posta ordinaria, anche quella elettronica.
Peraltro questa nuova tipologia di condotte non comporta solo la violazione dell’altrui riservatezza, ma integra gli estremi reato di accesso abusivo a sistema informatico o telematico, previsto dall’art. 615 ter del Codice Penale ed é punito con la reclusione fino a tre anni.
Ancora, con il progresso della tecnologia e l’avvento dei social network, delle chat, degli smartphone e dei tablet, il divieto si è esteso ad una serie sempre più ampia di forme di comunicazione, quali gli sms, Messenger, Whatsapp ed altre app di messaggistica.
E se io leggo i messaggi, la chat, la mail lasciata aperta dal suo titolare, commetto reato?
Sull’argomento la giurisprudenza è pressoché unanime nel ritenere che il reato sussista anche quando il proprietario dell’indirizzo e mail o del profilo di messaggistica social, dopo avere fatto l’accesso al proprio account, lo abbia lasciato aperto, consentendo così a terzi soggetti di accedervi senza inserire le credenziali o le password o anche se le si conoscono.
Gran parte della giurisprudenza ritiene che neppure l’esercizio del diritto di difesa in un procedimento giudiziario giustifichi la violazione della privacy altrui, con la conseguenza che eventuali e-mail, messaggi, conversazioni in chat, anche contenenti foto o documenti di altro genere, altrui, “carpiti” senza il consenso del soggetto interessato, non potranno essere validamente utilizzate in giudizio, ad esempio al fine di dimostrare il tradimento del coniuge o l’infedeltà del dipendente.
Pertanto, chi, leggendo la corrispondenza altrui, crede di procurarsi la prova di un illecito, in realtà sta lui stesso commettendo un reato ed in più quanto illecitamente raccolto non potrà essere utilizzato in giudizio, in quanto in un processo possono entrare solo prove acquisite legittimamente.
E se io conosco la password per accedere, commetto reato?
Si richiama sul punto una recente pronuncia della Corte di Cassazione (la n. 52572 del 2017), la quale ha ribadito che leggere l’altrui posta elettronica costituisce reato anche in assenza di un accesso forzato al sistema telematico, ossia anche se si conosce la password.
La vicenda riguardava una moglie che era entrata nella posta elettronica dell’ex marito, di cui conosceva la password, per leggere le sue e-mail.
In questo caso la Suprema Corte ha ritenuto sussistente la violazione del sistema informatico, in quanto l’unico detentore dell’accesso alla casella di posta elettronica deve essere considerato il proprietario della casella stessa e il reato non è escluso dal fatto che il soggetto estraneo che vi accede conosca la password o le credenziali di accesso.
Ha anche considerato il fatto che gli accessi ripetuti della moglie erano chiaramente contrari alla volontà del marito e che la donna aveva addirittura modificato la password, impostando come domanda di recupero una frase offensiva.
Vi sono però delle pronunce che si discostano da questo orientamento prevalente.
E’ il caso del Tribunale di Torino, che con ordinanza dell’8 maggio 2013 ha deciso che leggere, stampare e produrre in giudizio gli sms altrui può costituire prova documentale nel procedimento civile di separazione dei coniugi se serve a dimostrare l’infedeltà del coniuge, a condizione che il telefono cellulare si stato lasciato acceso dal suo proprietario e alla mercé dell’altro coniuge.
La posizione è stata avallata anche dal Tribunale di Roma, che con sentenza del 30 marzo 2016 ha statuito che, a determinate condizioni, gli sms scaricati dal telefono del coniuge rappresentano un valido elemento di prova nel procedimento di separazione per fondare la domanda di addebito per violazione del dovere di fedeltà.
Il Tribunale di Roma ha infatti ritenuto che “in un contesto di coabitazione e di condivisione di spazi e strumenti di uso comune, quale quello familiare, la possibilità di entrare in contatto con dati personali del coniuge sia evenienza non infrequente che non si traduce, necessariamente, in una illecita acquisizione di dati”.
Ed ancora: “è la stessa natura del vincolo matrimoniale che implica un affievolimento della sfera di riservatezza di ciascun coniuge e la creazione di un ambito comune, nel quale vi è una implicita manifestazione di consenso, alla conoscenza di dati e comunicazioni di natura anche personale”.
In altri termini, nell’ambito della convivenza familiare, dei doveri connaturati al matrimonio, quale quello di fedeltà, della condivisione abituale di spazi comuni, la violazione della privacy sarà configurabile solo quando il coniuge sia entrato in possesso delle prove documentali attraverso il volontario e forzoso superamento di impostazioni tecnologiche adottate dall’altro coniuge per impedire l’accesso alla sua corrispondenza.
In caso contrario, l’acquisizione dei dati e delle informazioni è legittima e come tale può costituire prova in giudizio.
Ovviamente ogni caso dovrà essere trattato e quindi valutato a sé, non avendo questa rubrica carattere assoluto ed esaustivo.
Se vi fa piacere scrivetemi sottoponendomi le Vostre questioni e autorizzandomi alla pubblicazione, anche solo con le iniziali, così potrò pubblicamente rispondervi.
Fulvia Fois
avvocato
Articolo di Domenica 10 Febbraio 2019