Violenza sulle donne: la Cassazione ricorda il criterio della priorità
Care lettrici e cari lettori,
questa settimana voglio parlarvi di un’interessantissima pronuncia della Corte di Cassazione che coinvolge temi ed interessi sensibilissimi e molto delicati.
Il caso è quello di un uomo indagato per maltrattamenti nei confronti della compagna convivente, con la quale ha una figlia di pochi mesi.
Stante i gravi indizi di colpevolezza e la sussistenza delle esigenze cautelari, all’uomo vengono applicate le misure dell’allontanamento dalla casa familiare, del divieto di avvicinamento alla persona offesa e dell’obbligo di presentazione alla P.G..
Su domanda dell’interessato, il Tribunale revoca le predette misure cautelari evidenziando come, pur rilevandosi i gravi indizi di colpevolezza, le esigenze cautelari sottese all’adozione delle stesse non possano dirsi attuali e ciò in quanto la persona offesa, ritenendo che l’ex compagno, avendo compreso la gravità delle proprie condotte, fosse effettivamente cambiato, ha deciso di riconciliarsi con lui e di riprendere la convivenza.
L’ordinanza di revoca delle misure cautelari viene però impugnata dal Pubblico Ministero il quale evidenzia la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione alla stessa sottesa e ciò in quanto il Giudice del Riesame, pur riscontrando la completa soggezione psicologica della persona offesa, ha comunque ritenuto attendibile e del tutto scevra da qualsivoglia ingerenza esterna la decisione della stessa di ripristinare la relazione con l’uomo.
La questione giunge alla Corte di Cassazione la quale, rilevando una “insanabile frattura nella consequenzialità logica tra la descrizione dei fatti e la valutazione del relativo significato”, condivide il punto di vista del P.M.
I giudici, in particolare, evidenziano come la persona offesa abbia dettagliatamente raccontato di aver subito per oltre un anno e anche alla presenza della figlia di pochi mesi, dei gravissimi maltrattamenti da parte del compagno e di non essersi recata in ospedale per paura di ritorsioni.
Ad un certo punto, tuttavia, la donna arriva a sminuire i fatti denunciati, riferendo di voler rimettere la querela e di voler riprendere la convivenza con il proprio compagno.
Questa narrazione, pur essendo stata valutata dal Giudice del Riesame come “maldestra” e “poco credibile”, viene dallo stesso ritenuta dimostrativa dell’avvenuta riconciliazione tra le parti e conseguentemente dell’assenza di conflittualità tra le stesse.
Premessa questa discrasia, la Corte di Cassazione rileva come l’ordinanza impugnata non rispetti il cd. “criterio di priorità” sancito dall’art. 52 della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, il quale sancisce che “nel disciplinare le misure urgenti di allontanamento imposte dal giudice, inclusive del divieto di avvicinamento, deve darsi priorità alla sicurezza delle vittime o delle persone in pericolo”.
Nella fattispecie, il criterio è stato completamente disatteso in quanto, come evidenzia la Cassazione, a fronte della grave condizione descritta dalla persona offesa solo pochi giorni prima della ritrattazione e nonostante la relazione sentimentale nettamente squilibrata, tra la donna e l’uomo, non è stata verificata la reale spontaneità e autenticità delle seconde dichiarazioni della vittima di essere disponibile a tornare a vivere con l’odierno ricorrente.
Come indicato dall’art 16 della Direttiva UE 2024/1385, la preoccupazione principale per l’Autorità deve essere quella di garantire l’incolumità della vittima e fornirle un’assistenza “su misura”, tenendo conto tra l’altro della sua situazione individuale come, ad esempio, il suo legame di dipendenza o la sua relazione con l’autore del reato e il rischio che la vittima ritorni dallo stesso.
La Corte, dunque, annulla l’ordinanza e rinvia al Tribunale per una nuova decisione.
COSA NE PENSO IO?
Credo che questa pronuncia abbia finalmente messo in luce un aspetto che, in tema di tutela delle vittime di violenza, viene spesso sottovalutato: la tutela della vittima dal proprio passato e, a volte, da se stessa.
Questo vale soprattutto per tutte quelle donne che per anni sono state vittime – sia fisicamente che psicologicamente – di un uomo e che tanto faticano ad uscire dalla spirale di violenza nella quale rischiano di essere costantemente riassorbite.
Per questo, come ricordato dalla Suprema Corte, è essenziale valutare le dichiarazioni della persona offesa e vagliarne l’attendibilità alla luce della situazione personale che la stessa ha vissuto e vive.
Questa è una rubrica di informazione e divulgazione giuridica che ha il solo scopo di voler contribuire a livello sociale alla conoscenza dei propri diritti in quanto è mia convinzione che solo così è possibile tutelarli efficacemente dal punto di vista legale.
Se avete delle domande o volete propormi un argomento di cui parlare, potete farlo scrivendomi all’indirizzo e-mail dirittoetutela3.0@gmail.com o compilando il form che trovate sul sito www.studiolegalefois.com.??????
Avv. Fulvia Fois