Amministrazione di sostegno e libertà sessuale: interviene la Cassazione
Care lettrici e cari lettori, questa settimana voglio parlare con voi di un argomento delicato in merito al quale la Cassazione è recentemente intervenuta con un’interessantissima pronuncia.
Il tema è quello dell’amministratore di sostegno, termine che indica quella figura, prevista dal nostro ordinamento, finalizzata alla tutela di tutte quelle persone che, per effetto di una infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.
Pensiamo, ad esempio, ad una persona anziana che, pur essendo in perfette condizioni fisiche, abbia un principio di demenza senile ma anche ad un uomo che a seguito di un brutto incidente è costretto in ospedale per mesi, essendo quindi impossibilitato a provvedere ai propri interessi in prima persona, ma pensiamo anche ad un soggetto ludopatico che non è in grado di gestire le risorse finanziarie a sua disposizione.
In tutti questi casi, su istanza del beneficiario, del suo coniuge o convivente, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado, del Pubblico Ministero o degli Assistenti Sociali, il Giudice può nominare un amministratore di sostegno affinché coadiuvi il soggetto interessato nello svolgimento delle sue attività, tenendo conto dei bisogni e delle aspirazioni dello stesso.
Nonostante l’ormai amplia applicazione dell’istituto in esame, sono ancora molteplici le controversie ad esso relative che quotidianamente si presentano nelle aule di giustizia.
Tra queste, vi è il caso di una madre che aveva chiesto la nomina di un amministratore di sostegno per il figlio che aveva dimostrato disturbi comportamentali.
L’amministratore di sostegno viene nominato e tutto sembra andare bene fino a quando l’amministratore stesso, dopo aver presentato espressa richiesta, viene autorizzato dal giudice tutelare ad acquistare per il beneficiario il biglietto aereo di sola andata per Amburgo al fine di consentire allo stesso di soggiornare nella città per qualche settimana.
La madre del ragazzo, però, propone reclamo avverso questo provvedimento, adducendo, tra i vari motivi, che il figlio si fosse recato all’estero per iniziare una carriera come “sex worker”.
Il giudice tutelare rigetta il reclamo della madre e il caso arriva davanti alla Corte di Cassazione la quale, dopo aver ricordato che “l’amministratore di sostegno ha lo scopo di proteggere la persona in tutto o in parte priva di autonomia, senza mortificarla e senza limitarne la capacità di agire se non quando è strettamente indispensabile”, ha chiarito anche che “l’amministrazione di sostegno non è e non può essere un mezzo per ostacolare le scelte dell’individuo in tema di identità e orientamento sessuale perché ciò contrasterebbe con il rispetto della libertà della persona e con il principio di non discriminazione” (Corte di Cassazione, n. 6553/2025).
COSA NE PENSO IO?
Credo che la libertà individuale sia il bene più prezioso per ognuno di noi e che la stessa debba essere rispettata e tutelata.
Proprio per l’importanza e la delicatezza delle libertà che coinvolge, l’amministrazione di sostegno deve essere valutata e calibrata scrupolosamente sulla base delle esigenze, ma anche e soprattutto, della volontà del singolo, senza però perdere di vista le motivazioni e dunque le necessità per cui si è scelto di ricorrere a questo strumento.
Questa è una rubrica di informazione e divulgazione giuridica che ha il solo scopo di voler contribuire a livello sociale alla conoscenza dei propri diritti in quanto è mia convinzione che solo così è possibile tutelarli efficacemente dal punto di vista legale.
Se avete delle domande o volete propormi un argomento di cui parlare, potete farlo scrivendomi all’indirizzo e-mail dirittoetutela3.0@gmail.com o compilando il form che trovate sul sito www.studiolegalefois.it.