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Anche i nonni hanno il dovere di mantenere i nipoti

Anche i nonni hanno il dovere di mantenere i nipoti

Le domande dei genitori: Quando è dovuto e come si fa ad ottenerlo? La domanda dei nonni: Perché dovremmo pensarci noi? Risponde l’avvocato Fulvia Fois del foro di Rovigo

Mantenimento da parte dei nonni

Care Lettrici e Lettori,
questa settimana affrontiamo un altro tema molto delicato che riguarda il diritto di famiglia, quello del dovere di mantenimento dei nipoti a carico dei nonni.

Molto spesso nell’ambito della mia professione mi viene chiesto se i nonni materni o paterni hanno un qualche obbligo di contribuire al mantenimento dei nipotini allorquando il genitore/i tenuti a contribuire al loro mantenimento non è/sono in grado di farlo o l’omettono volontariamente.

Andiamo con ordine per essere chiari.
Innanzitutto, la norma di riferimento in questo caso è l’art. 316 bis del Codice Civile, il quale ai primi due commi prevede: “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità', sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché' possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.

Qual è il presupposto per nascita dell’obbligo degli ascendenti?
Il presupposto è che i genitori si trovino nell’impossibilità oggettiva di mantenere i figli o che non vogliano provvedervi.
Anche l’omissione volontaria da parte dei genitori, quindi, fa sorgere il dovere degli ascendenti di provvedere in loro vece e ciò al fine superiore di tutelare i minori.
Tuttavia, come ha chiarito di recente la Suprema Corte di Cassazione con una sentenza del 2018, ai nonni non ci si può rivolgere per avere un aiuto economico per il fatto che uno dei due genitori non contribuisca al mantenimento della prole, se l’altro genitore è in grado da solo di mantenerli.
In altri termini, l’obbligo nasce solo laddove entrambi i genitori non provvedano al sostentamento dei loro figli.

Quali sono le caratteristiche dell’obbligo?
La norma indica precisamente quali sono le caratteristiche dell’obbligo imposto agli ascendenti, ossia:
1) il dovere ha natura sussidiaria, ossia sorge solo quando i genitori non hanno mezzi sufficienti per garantire il mantenimento dei propri figli,
2) tra tutti gli ascendenti vige il criterio della solidarietà, nel senso che tutti devono concorrere al soddisfacimento del bisogno.
La giurisprudenza sul punto è ferma nel ritenere che l’obbligo gravi su tutti gli ascendenti di pari grado, in primis i nonni materni e paterni, a prescindere da quale sia, tra i due genitori, quello che dà vita all’insufficienza dei mezzi economici.
3) Gli ascendenti dello stesso grado sono tenuti ciascuno in proporzione ai propri redditi e alle proprie capacità economiche.

Qual è l’oggetto del mantenimento?
Il mantenimento cui fa riferimento la norma è quello previsto dall’art. 147 del Codice Civile (Doveri verso i figli) ossia tutto ciò che è indispensabile a garantire al figlio una qualità di vita adeguata al tenore di vita della famiglia e dell’ambiente sociale in cui vive.
Sul punto si richiama una pronuncia del Tribunale di Messina del 2016, secondo la quale l’insufficienza dei mezzi da parte dei genitori va valutata non solo in riferimento alle esigenze primarie di vita del figlio ma anche a tutto ciò che è necessario per lo sviluppo della sua personalità.

E’ possibile prevedere un contributo parziale da parte degli ascendenti?
La risposta è sì: il principio di effettività della tutela impone che qualora ciò che è riconosciuto a titolo di concorso nel mantenimento dei figli a seguito di separazione, divorzio o nell’ipotesi in cui termini una relazione sentimentale non sfociata nel matrimonio, non sia sufficiente a soddisfare i bisogni dei figli, gli ascendenti possono essere chiamati ad integrare il mantenimento con il loro intervento economico.

Chi può chiedere che gli ascendenti siano tenuti al mantenimento?
Legittimato attivo è “chiunque vi abbia interesse”, ossia i genitori, i nonni o le altre persone affidatarie dei minori, il personale della comunità in cui i minori siano eventualmente ospitati (case famiglia etc).
Va precisato che i beneficiari diretti del credito non sono i nipoti, bensì i genitori, i quali sono titolari di un vero e proprio diritto di pretendere che gli ascendenti adempiano all’obbligo di mantenimento.

Come va adempiuto l’obbligo?
Nella quasi totalità dei casi, ai sensi dell’art. 337 septies del Codice Civile l’ascendente è tenuto al versamento di un assegno periodico in favore dell’avente diritto, ossia del genitore, salvo che il giudice disponga diversamente.

Come si può ottenere il provvedimento?
La competenza a decidere è del tribunale ordinario.
E’ necessario presentare un ricorso a seguito del quale il giudice, assunte sommarie informazioni e anche senza la presenza dell’ascendente o degli ascendenti futuri destinatari dell’obbligo di corresponsione, emette un decreto immediatamente esecutivo che contiene l’ordine di pagamento a favore del genitore richiedente.
Contro questo decreto è possibile proporre opposizione.

Ritengo, seppur in modo non esaustivo di aver soddisfatto quantomeno la curiosità di quanti, anche recentemente, mi hanno proposto il quesito.
Per ogni eventualità e/o chiarimento riteniate opportuno avanzarmi anche consentendomi di approfondirlo nelle prossime rubriche potete scrivermi a: dirittoetutela3.0@gmail.com

                                                                                                                                                                                                                                                               Avv. Fulvia Fois

 



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