Chiamato in tribunale a testimoniare, ci si può rifiutare?
Chiamato in tribunale a testimoniare, ci si può rifiutare?
L'avvocato del Foro di Rovigo Fulvia Fois si occupa della citazione a rendere testimonianza in tribunale e se vi sia possibilità di decidere se presentarsi o meno
Care lettrici e cari lettori,
questa settimana voglio parlarvi di un argomento su cui mi vengono sempre fatte molte domande ed in relazione al quale ravvedo spesso una notevole reticenza ed un certo timore che, con ogni probabilità, sono dettati da una scarsa conoscenza del tema.
Oggi parliamo di testimonianza e, in particolare, della possibilità del soggetto citato a testimoniare di non presentarsi.
Va innanzitutto premesso che, contrariamente a quanto molti pensano, la citazione come testimone di un determinato fatto prescinde completamente dal consenso del soggetto citato: ciò significa che una persona potrebbe legittimamente indicarvi come testimoni senza la necessità di chiedervi il permesso!
L’avvocato – o anche il Pubblico Ministero – dunque, se lo ritiene opportuno, potrà liberamente invitarvi a comparire ad una determinata udienza che si terrà ad una certa ora presso il Tribunale e durante la quale verrete sentiti.
Ciò precisato, occorre ricordare che la testimonianza è un dovere civico ed un privilegio, dal momento che si tratta di un’opportunità di offrire il vostro contributo alla giustizia, e per questo il testimone ha l’obbligo di presentarsi, di attenersi alle prescrizioni date dal giudice in relazione alle esigenze processuali e di rispondere alle domande che gli sono rivolte secondo verità, essendo infatti la testimonianza falsa o reticente un reato punito con la reclusione da due a sei anni.
È chiaro, dunque, che il testimone non può arbitrariamente decidere di non presentarsi all’udienza: solo qualora vi sia un effettivo impedimento (ad es. motivi di salute di particolare gravità), allora sarà cura del soggetto impossibilitato far pervenire apposita giustificazione alla parte che lo ha citato.
In questo caso, se il giudice riterrà fondato l’impedimento, verrà disposta una nuova citazione per una successiva udienza, mentre in caso di assenza del testimone regolarmente citato, o se il Giudice ritiene che l’impedimento addotto non sia legittimo, potrà essere disposto l’accompagnamento coattivo del medesimo (ad esempio, tramite i carabinieri) per l’udienza successiva, stabilendo anche una sanzione pecuniaria a carico dello stesso, che varia da 51 a 516 euro nel processo penale o da 100 a 1000 euro nel processo civile.
Attenzione a non provare a sottrarvi all’accompagnamento coattivo in Tribunale in quanto rischiate di incorrere nel reato di resistenza a pubblico ufficiale!
È bene tenere a mente che i legittimi impedimenti che “giustificano” dal non comparire in udienza si limitano essenzialmente a quelli relativi alla salute (pensiamo ad es. ad un soggetto ricoverato in ospedale o che deve necessariamente sottoporsi a cure chemioterapiche proprio il giorno dell’udienza), non rientrandovi invece i precedenti impegni già presi o i motivi di lavoro.
Il datore di lavoro, infatti, non può opporsi a che il suo dipendente vada a testimoniare, anche considerato che il cancelliere presso l’ufficio giudiziario potrà rilasciare un apposito certificato per giustificare l’assenza dal lavoro.
Questa è una rubrica di informazione e divulgazione giuridica che ha il solo scopo di voler contribuire a livello sociale alla conoscenza dei propri diritti in quanto è mia convinzione che solo così è possibile tutelarli efficacemente dal punto di vista legale.
Se avete delle domande o volete propormi un argomento di cui parlare, potete farlo scrivendomi all’indirizzo e-mail dirittoetutela3.0@gmail.com o compilando il form che trovate sul sito www.studiolegalefois.com.
Avv. Fulvia Fois