Convive con il padre e viene aiutato economicamente, all’eredità riceverà meno degli altri?
Convive con il padre e viene aiutato economicamente, all’eredità riceverà meno degli altri?
L'avvocato del Foro di Rovigo Fulvia Fois affronta il tema delle spese sostenute per il figlio convivente e la possibilità di decurtarle dalla quota ereditaria
Care lettrici e cari lettori,
questa settimana voglio parlarvi di un argomento sempre molto interessante, ovvero la disciplina dei rapporti ereditari tra genitori e figli.
Il caso è quello di un anziano uomo che utilizza la propria pensione per far fronte non solo alle sue spese, ma anche per le esigenze del figlio maggiorenne che, pur avendo un’occupazione, continua a vivere con lui.
Ma cosa succede se il padre viene a mancare? Eventuali altri eredi possono chiedere che la quota ereditaria del figlio venga decurtata delle spese che il de cuius ha sostenuto per quest’ultimo?
In primo luogo, occorre evidenziare che, secondo costante giurisprudenza, in presenza di una convivenza, ogni componente del nucleo familiare è gravato da un dovere di assistenza e solidarietà verso gli altri componenti che gli impongono di prendersi cura moralmente e materialmente degli stessi con tutti gli strumenti che ha a disposizione.
Ergo, nel caso in cui un genitore e un figlio siano ancora conviventi nonostante quest’ultimo disponga di un reddito, va da sé che tanto la pensione del primo quanto lo stipendio del secondo potranno essere utilizzati per far fronte ai bisogni comuni.
Tuttavia, in alcuni casi si potrebbe pensare che il genitore sostenga delle spese in favore del figlio che potrebbero essere viste, soprattutto da altri eredi, come delle vere e proprie donazioni.
Secondo la legge le somme erogate a titolo di donazione esulano dal dovere di collaborazione e devono considerarsi come anticipazioni della quota di legittima – ovvero la parte di patrimonio ereditario – riconosciuta per legge al figlio, con la conseguenza che, su istanza degli altri eredi, quest’ultimo sarà tenuto a restituire le somme percepite.
Sul punto, stante la difficoltà del distinguere quali operazioni possano considerarsi donazioni e quali no, è intervenuta anche la Corte di Cassazione, la quale ha statuito che le spese sostenute dal genitore per il figlio convivente rientrano certamente nella categoria delle spese sostenute in virtù del cd. “dovere di convivenza” e, in quanto tali, non devono essere restituite dal soggetto che ne ha beneficiato.
Secondo la Corte, infatti, affinché le attribuzioni o elargizioni patrimoniali senza corrispettivo fatte in favore di una persona convivente possano essere qualificate come donazioni è necessario accertare che le stesse sono state poste in essere per spirito di liberalità, ovvero con la volontà consapevole di arricchire il beneficiario.
In mancanza di questo requisito, si potrà parlare esclusivamente di adempimento del dovere di assistenza morale e materiale e dunque, gli altri eredi non potranno pretendere alcunché, ma dovranno semplicemente accettare che il patrimonio del de cuius sia più smunto di quanto si fossero immaginati, accontentandosi della divisione di quanto rimasto.
Cosa ne penso io?
Credo che questa ordinanza della Corte di Cassazione sia di fondamentale importanza e segni in modo netto e chiaro il confine tra ciò che può essere considerato donazione e ciò che, invece, rientra nei normali obblighi di assistenza morale e materiale che permeano le realtà familiari, troppo spesso sfregiate da controversie che, a ben vedere, non avrebbero motivo di esistere.
Per questo ritengo che sia necessario avere piena contezza e conoscenza dei diritti che ci spettano onde evitare, oltre che inutili aioni giudiziarie, anche pesanti conflitti familiari che troppo spesso si protraggono per decenni.
Questa è una rubrica di informazione e divulgazione giuridica che ha il solo scopo di voler contribuire a livello sociale alla conoscenza dei propri diritti in quanto è mia convinzione che solo così è possibile tutelarli efficacemente dal punto di vista legale.
Se avete delle domande o volete propormi un argomento di cui parlare, potete farlo scrivendomi all’indirizzo e-mail dirittoetutela3.0@gmail.com o compilando il form che trovate sul sito www.studiolegalefois.com.
Avv. Fulvia Fois