Divieto di licenziamento ed indennità Naspi: finalmente estese anche ai papà
Divieto di licenziamento ed indennità Naspi: finalmente estese anche ai papà
Una circolare dell'Inps del 20 marzo 2023 estende le prerogative per le madri lavoratrici anche ai padri. Lo illustra l'avvocato Fulvia Fois del Foro di Rovigo
Care lettrici e cari lettori, questa settimana voglio parlarvi di un argomento molto interessante che, sono sicura, molti di voi apprenderanno con gioia.
Con la circolare n. 32 del 20.03.2023, l’Inps ha infatti esteso anche ai padri che usufruiscono del congedo obbligatorio, le norme già introdotte dal D. Lgs. 107/2022 per le madri lavoratrici.
Questo decreto legislativo, che ha reso operativa la riforma della maternità, prevede il divieto di licenziamento delle lavoratrici madri dall’inizio della gravidanza e per tutto il primo anno di vita del bambino, oltre al mantenimento del diritto di percepire la Naspi da parte delle stesse in caso di dimissioni volontarie anche senza preavviso.
Fino ad oggi, queste previsioni potevano essere estese alla figura paterna soltanto in caso di congedo alternativo, per tale intendendosi il caso in cui il padre usufruisce del congedo quando questo non possa essere usufruito dalla madre, ad esempio perché deceduta o gravemente inferma, in caso di abbandono del figlio o in caso di affidamento esclusivo del piccolo al padre.
Ora, invece, il congedo alternativo non è più una condicio sine qua non per poter beneficiare delle previsioni previdenziali, e anche i papà in congedo obbligatorio di 10 giorni potranno godere delle garanzie sino ad ora previste soltanto per le lavoratrici madri.
Ma quali sono i punti salienti di questa circolare?
In primo luogo, è stato sancito il divieto di licenziamento del lavoratore padre per la durata del congedo obbligatorio e fino al compimento del primo anno di vita del figlio, così come per le madri è previsto il divieto di licenziamento dall’inizio della gravidanza e per tutto il primo anno d’età del figlio.
Un’altra importante novità riguarda la Naspi, ovvero l’indennità mensile di disoccupazione.
L’Inps ha infatti chiarito che, nello stesso periodo in cui è fatto divieto di licenziamento, la lavoratrice madre può presentare le dimissioni volontarie senza alcun preavviso, avendo in ogni caso diritto alle indennità previste in ipotesi di licenziamento, ovvero
Tale diritto, finora previsto soltanto per le madri e i padri in congedo alternativo, è stato riconosciuto anche al lavoratore padre che fruisca del congedo obbligatorio.
E per chi, prima di questa circolare, ha presentato domanda Naspi vedendosela rigettare?
L’Inps ha pensato anche a loro, precisando che tutte le domande per la percezione Naspi presentate da lavoratori che hanno dato le dimissioni nel periodo precedente la circolare de qua potranno essere riesaminate purché il soggetto interessato ne faccia apposita richiesta da trasmettere alla sede Inps territorialmente competente.
COSA NE PENSO IO?
Credo che questo intervento dell’Inps sia sintomatico dell’ancor troppo radicata anacronistica differenziazione del ruolo genitoriale tra padre e madre.
Non si comprende perché, nel 2023, il ruolo del padre non possa essere considerato autonomamente e paritariamente rispetto alla figura materna, con tutto ciò che ne consegue.
Riconoscere all’uomo le prerogative della madre lavoratrice solo nei casi in cui la figura materna venga a mancare – e debba quindi necessariamente essere sostituita dal padre – attribuisce a quest’ultimo, ingiustamente sminuito, un ruolo sussidiario che mal si concilia con l’evolversi dei tempi, della società e della famiglia, in cui sempre più spesso le necessità e i ritmi impongono un’interscambiabilità a tutto tondo tra genitori, le cui figure non possono che porsi sullo stesso piano.
Questa è una rubrica di informazione e divulgazione giuridica che ha il solo scopo di voler contribuire a livello sociale alla conoscenza dei propri diritti in quanto è mia convinzione che solo così è possibile tutelarli efficacemente dal punto di vista legale.
Se avete delle domande o volete propormi un argomento di cui parlare, potete farlo scrivendomi all’indirizzo e-mail foislegalsolutions2.22@gmail.com o compilando il form che trovate sul sito www.studiolegalefois.com.
Avv. Fulvia Fois