Ecco le novità della riforma Cartabia per separazione e divorzio
Ecco le novità della riforma Cartabia per separazione e divorzio
L'avvocato del Foro di Rovigo Fulvia Fois illustra le modifiche dei procedimenti compresa la possibilità di presentare contestualmente alla domanda di separazione anche quella di divorzio

Care lettrici e cari lettori,
questa settimana voglio parlarvi dell’importantissima riforma Cartabia che, dal 1 marzo scorso è entrata in vigore nel nostro Paese con l’obiettivo precipuo di accelerare le lungaggini processuali in materia di famiglia e fornire un giudizio ad hoc, con la previsione di un Tribunale alle stesse dedicato.
In particolare, fino ad ora, i procedimenti in materia di famiglia, come ad esempio la separazione e il divorzio, sono stati disciplinati da procedimenti specifici, caratterizzati dal fatto di svolgersi in due fasi: una prima fase detta presidenziale, in cui i coniugi, all’udienza presidenziale, dovevano comparire davanti al Presidente di sezione ed una seconda fase, detta istruttoria, in cui i coniugi comparivano invece davanti al giudice istruttore, caratterizzata dallo scambio di memorie e dalla produzione documentale.
Questa tipologia di procedimenti, tuttavia, ha reso estremamente lunghe le tempistiche per separarsi e divorziare (basti pensare che, mediamente, per una separazione giudiziale o un divorzio ci vogliono quasi due anni), ragion per cui la riforma Cartabia è intervenuta in ottica di accelerazione, con misure drastiche a cui forse non tutti sono pronti.
In primo luogo, la riforma ha disposto che l’accesso alla separazione e al divorzio debba avvenire per il tramite di un procedimento unico, eccezion fatta per i procedimenti in tema di adottabilità, in materia di adozione di minori e per quanto riguarda i procedimenti di competenza delle sezioni specializzate sull’immigrazione.
Oltre a ciò, viene eliminata l’udienza presidenziale: ne consegue che i coniugi non dovranno più comparire davanti al presidente ma direttamente davanti al giudice istruttore, al quale, prima dell’udienza, dovranno già essere stati rappresentati tutti i fatti, gli elementi di diritto, le condizioni patrimoniali delle parti (dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, estratti conto, elenco beni mobili registrati di proprietà, quote societarie ecc…) nonché indicati i mezzi di prova e fornite le produzioni documentali (che andranno dunque allegate già al ricorso introduttivo) così da permettergli di decidere la causa nel merito.
La prima udienza cui i coniugi dovranno necessariamente comparire deve essere fissata entro 90 giorni dal deposito del ricorso e, nel corso della stessa, verrà esperito il tentativo di conciliazione.
Estremamente importante è anche la neo-introdotta possibilità di presentare contestualmente alla domanda di separazione anche quella di divorzio: mentre in precedenza era possibile chiedere il divorzio decorsi sei mesi dall’omologazione della separazione consensuale ovvero 1 anno dalla sentenza di separazione giudiziale, ora è invece possibile chiedere il divorzio già all’interno dello stesso ricorso con cui si chiede la separazione, con conseguente risparmio di tempo e di risorse economiche; resta inteso che sarà possibile ottenere il divorzio solo in presenza di due presupposti ovvero una sentenza passata in giudicato sulla separazione e la cessazione, senza mai interruzioni, della convivenza tra i due coniugi.
Viste le principali caratteristiche del nuovo processo, è opportuno poi evidenziare che la riforma prevede ulteriori particolarità a seconda che la coppia abbia o meno figli minori.
Se la coppia non ha figli minori, non si pongono particolari problematiche, ferma restando la necessità di depositare un ricorso completo di tutta la documentazione necessaria.
Nel caso in cui la coppia abbia figli minori, occorrerà tenere presente che, a seguito della riforma Cartabia, è stato previsto che nel proprio ricorso i coniugi debbano indicare analiticamente il cd. piano genitoriale: si tratta di un documento contenente la descrizione dell’attività quotidiana dei minori (scuola, attività extrascolastiche, ricreative, vacanze, sport, frequentazioni con amici e parenti, luoghi abitualmente frequentati, …) e contenente altresì una proposta di esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario prevalente. Questo sistema dovrebbe permettere al giudice di avere piena contezza di quelle che sono le attività dei figli minori, garantendo così un diritto di visita equilibrato, che si armonizza con le abitudini degli stessi, senza privarli di nulla che possa essere prezioso per la loro crescita.
Oltre a ciò, è stato previsto l’obbligo di ascolto di tutti i figli minori che abbiano compiuto i 12 anni (o anche di età inferiore se il giudice lo ritiene) a pena di nullità della sentenza: ciò significa che se la coppia ha figli minori dai 12 anni in su, il giudice ha l’obbligo di procedere al loro ascolto, tranne nel caso in cui ciò possa essere pregiudizievole per il minore oppure assolutamente inutile.
L’ascolto verrà condotto direttamente dal giudice – che potrà avvalersi dell’ausilio di un esperto – mentre i genitori e il difensore potranno assistere soltanto se espressamente autorizzati.
La presenza o meno di figli minori incide anche sulla scelta del Tribunale cui presentare il ricorso in quanto, se la coppia ha figli minori, allora il ricorso andrà depositato al tribunale del luogo di residenza dei minori stessi, mentre se non ci sono figli minori, il tribunale competente sarà quello del luogo di residenza del convenuto.
Tra le novità di maggior rilievo, infine, va sicuramente annoverata la previsione di nuove e più gravi sanzioni in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi o al piano di esercizio del diritto di visita: se, infatti, un coniuge omette di dichiarare in tutto o in parte le proprie condizioni economiche, il giudice potrà condannarlo al risarcimento in favore dell’altra; se, invece, uno dei genitori non rispetta l’esercizio del diritto di visita e il piano genitoriale dei figli minori, il rischio è quello di vedersi comminata una multa che può arrivare fino a 5.000 euro.
Tutto questo, tuttavia, è soltanto la “punta dell’iceberg”.
L’elemento di maggior novità dell’intera riforma, infatti, è il cd. Tribunale per le persone, i minorenni e per la famiglia, che entrerà in vigore nel 2024, e che accorperà e si occuperà di tutte le materie che sono attualmente di competenza del tribunale ordinario, del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare.
COSA NE PENSO IO?
Anche se la riforma Cartabia è intervenuta in un’ottica di accelerazione, non posso non evidenziare come, in realtà, questo intento rischi di andare perduto.
Se infatti, da un lato, l’unificazione dei procedimenti, l’eliminazione dell’udienza presidenziale e la possibilità di chiedere contestualmente separazione e divorzio sono novità che mirano a contrarre le lungaggini processuali, dall’altro, l’anticipata – e moltiplicata – produzione documentale cui le parti sono costrette rischia di allungare le tempistiche antecedenti la proposizione del ricorso, con la conseguenza tutto rimane invariato, compresi i tempi biblici per dirsi addio.
All’indomani dell’entrata in vigore della riforma, non avendo margini sufficienti per poter trarre delle conclusioni, l’unica cosa da far, per capire come andrà, sembra essere aspettare (ancora).
Questa è una rubrica di informazione e divulgazione giuridica che ha il solo scopo di voler contribuire a livello sociale alla conoscenza dei propri diritti in quanto è mia convinzione che solo così è possibile tutelarli efficacemente dal punto di vista legale.
Se avete delle domande o volete propormi un argomento di cui parlare, potete farlo scrivendomi all’indirizzo e-mail dirittoetutela3.0@gmail.com o compilando il form che trovate sul sito www.studiolegalefois.com.
Avv. Fulvia Fois

