Famiglia Litigiosa? Arriva il coordinatore genitoriale
Famiglia litigiosa? Ecco che arriva il coordinatore genitoriale
L'avvocato Fulvia Fois spiega la figura del coordinatore genitoriale che il tribunale può nominare in caso di mamma e papà in un conflitto tale da mettere a rischio l'equilibrio del minore
Care lettrici e cari lettori,
questa settimana, sempre per restare nell’ambito del diritto di famiglia, vorrei parlarvi della figura del coordinatore familiare.
Il Disegno di legge Pillon di riforma dell’affido condiviso, tanto chiacchierato durante la vigenza del passato governo giallo-verde, aveva fatto di questa figura uno dei suoi cardini, ma, come noto, il progetto è stato archiviato.
Va quindi precisato subito che nel nostro ordinamento non esiste ancora una disciplina giuridica di questa particolare figura di professionista, tuttavia alcuni tribunali – vedremo poi quali - hanno fatto ricorso al coordinatore genitoriale quale forma di ausilio a genitori non in grado autonomamente di gestire in maniera appropriata l’affido condiviso della prole.
Ma chi è il coordinatore genitoriale?
La figura nasce negli anni ’90 negli Stati Uniti con il compito precipuo di tutelare i figli minori di fronte alla conflittualità tra i genitori in relazione all’affido e alla gestione della prole.
Possiamo quindi dire che il coordinatore genitoriale è un soggetto terzo alla famiglia ed imparziale che ha il compito di aiutare i genitori a mettere in pratica un programma di genitorialità e favorire la cooperazione tra di loro, nelle situazioni in cui la litigiosità è accesa e non diversamente superabile.
L’obiettivo del professionista è quello di preservare l’interesse psicofisico dei minori loro malgrado coinvolti nel conflitto genitoriale.
Data la delicatezza dei compiti affidati, deve trattarsi di un soggetto competente e debitamente formato nella materia.
Quali i compiti del coordinatore genitoriale?
Per perseguire al meglio l’obiettivo suddetto, il coordinatore genitoriale svolge un ruolo di moderatore e supervisore, assiste e controlla i genitori affinché eseguano e diano piena attuazione al programma stabilito (dal giudice o su accordo delle parti) per la gestione dei figli, li aiuta, in caso di disaccordi, ad adottare le decisioni più opportune a tutela della prole, dando, se del caso, delle indicazioni ad un genitore o ad entrambi qualora ravvisi condotte disfunzionali rispetto al loro ruolo e, soprattutto, all’interesse dei figli, assumendole egli stesso in caso di contrasto non altrimenti risolvibile.
Qualora riscontri situazioni di grave rischio per i minori (ad esempio ipotesi di maltrattamenti, abusi ecc) ha il dovere di farne tempestiva segnalazione all’Autorità Giudiziaria se si configurano ipotesi di reato e in ogni caso ai Servizi Sociali territorialmente competenti.
Come viene incaricato il coordinatore genitoriale?
L’incarico deve venire dal Giudice, sia nell’ambito di procedimenti di separazione personale dei coniugi o di divorzio, sia nei procedimenti relativi ai figli nati al di fuori del matrimonio che, infine, in tutti i procedimenti di revisione o modifica di una disciplina già stabilita.
Nulla toglie, ovviamente, che a questa figura possano ricorrere i genitori sulla base di un libero accordo.
La giurisprudenza italiana sul coordinatore genitoriale
Benché, come detto, la figura non sia espressamente disciplinata dalla normativa, alcuni tribunali hanno fatto ricorso a questa figura nei casi in cui il disaccordo tra i genitori nell’attuazione dei programmi relativi ai figli era particolarmente forte, con conseguente pregiudizio di questi ultimi.
Il primo a farvi ricorso è stato il Tribunale di Civitavecchia nel maggio del 2015, che lo ha prescritto in una situazione di alta conflittualità tra genitori di una bambina di soli cinque anni in regime di affido condiviso.
Degno di nota è anche un decreto del Tribunale di Milano del luglio 2016, che è intervenuto in una situazione di alta litigiosità tra i genitori di una bambina, anch’ella affidata in maniera condivisa sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio espletata nel corso del giudizio.
In questa situazione i genitori, nonostante l’acceso conflitto, erano riusciti a comprendere che i loro comportamenti stavano irrimediabilmente pregiudicando il benessere psico-fisico della bambina e l’impellente necessità di modificarli.
Il Tribunale ha quindi ritenuto necessario nominare un coordinatore genitoriale che li coadiuvasse nell’attuare il programma di affido condiviso prescritto.
I Giudici milanesi hanno indicato nel dettaglio le funzioni del coordinatore, demandandogli il compito di tutelare il rapporto genitori-figlia, garantire l’osservanza del diritto di visita, aiutarli nelle scelte concernenti l’educazione e la salute della minore, fornendo egli stesso le direttive ritenute più opportune qualora le posizioni dei genitori fossero disfunzionali rispetto all’interesse della figlia.
L’incarico è stato conferito per due anni e il compenso del professionista è stato posto a carico delle parti in egual misura.
Altro provvedimento da menzionare è un decreto del Tribunale di Mantova del maggio 2017, che ha prescritto il ricorso a questa figura professionale in un’altra situazione di elevata conflittualità dei genitori in ordine all’attuazione dell’affido condiviso, con durata dell’incarico fino a gennaio 2018 e compenso a carico del padre per il 70% e della madre per il 30%.
Più vicino a noi, merita menzione anche un provvedimento del Tribunale di Treviso, sempre del 2017, che intervenendo in una separazione dei coniugi già definita con l’affido esclusivo del figlio minore al padre e la sua temporanea collocazione in una comunità, preso atto, tramite l’Ulss competente, che il minore viveva ancora presso la madre, che non intendeva adempiere alle modalità di affido e collocamento prescritte, ritenendo che la madre avrebbe continuato a non osservare le prescrizioni, ha prescritto l’intervento “di un soggetto professionalmente qualificato (in particolare uno psicologo) che nello specifico vigilerà sui trasferimenti del figlio minore nel momento della consegna dello stesso dalla madre al padre al fine di rendere meno traumatico, per la prole, tale momento, inizialmente trascorrendo anche del tempo con il nucleo padre-figlio con il compito di facilitare la comunicazione e l’iterazione tra gli stessi…”.
Il Tribunale di Treviso ha spiegato la propria decisione aggiungendo che “…è invocabile nel caso di specie anche la previsione di cui all’art. 68 cod. proc. civ. che stabilisce che, quando ne sorga la necessità, il giudice possa farsi assistere da esperti o in genere da persona idonea al compimento di atti che non è in grado di compiere. La nomina di tale soggetto deve peraltro ritenersi rimessa alla valutazione del Giudice Tutelare…ex art. 337 cod. civ., ed il professionista verrà retribuito dai genitori, con liquidazione da effettuarsi dal Giudice tutelare….”.
Ha precisato poi che la nomina del coordinatore genitoriale può avvenire anche d’ufficio da parte del giudice, non solo su istanza di parte e ciò ai sensi dell’art. 9 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1995, resa esecutiva nel nostro Paese con la Legge n. 77 del 20 marzo 2003.
Coordinatore genitoriale: chi lo paga?
I precedenti giurisprudenziali citati mostrano che il compenso del professionista è sempre stato posto a carico delle parti, in misura uguale o diversa in relazione alle condizioni economiche dei genitori.
La questione è comunque dibattuta, in quanto la figura professionale dovrebbe essere fruibile, in caso di necessità, anche da soggetti non abbienti.
Vi è chi ritiene che il servizio debba essere offerto da enti pubblici, onde garantirne l’accesso indipendentemente dalle condizioni economiche.
Altri ritengono, invece, che se a pagamento, lo strumento potrebbe maggiormente responsabilizzare i genitori, determinandoli in maniera più forte a collaborare con il professionista che devono comunque pagare.
Dubbi anche sul quantum del compenso, in assenza di tabelle e parametri di riferimento.
Non resta che auspicare un intervento rapido del Legislatore, che introduca formalmente nel nostro ordinamento questa figura, dai compiti tanto delicati quanto importanti nell’ottica di salvaguardare l’interesse di tanti minori loro malgrado coinvolti nella conflittualità inarrestabile dei loro genitori.
Se avete questioni e/o tematiche da sottopormi per essere affrontate nelle prossime rubriche potete scrivermi al seguente indirizzo: dirittoetutela3.0@gmail.com
Avv. Fulvia Fois