Muore l’ex che pagava l’assegno di mantenimento, gli eredi devono continuare a versarlo?
Care lettrici e cari lettori, questa settimana voglio parlare con voi di un argomento che risulta essere sempre molto interessante, ovvero l’obbligo di un coniuge di corrispondere un assegno di mantenimento in favore dell’altro.
Stavolta, però, la prospettiva di cui voglio parlare di questo tema è davvero particolare.
Pensiamo al caso in cui il soggetto obbligato al versamento dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge venga a mancare.
Ebbene, in siffatta ipotesi, quali sono le sorti dell’assegno di mantenimento?
Gli eredi del defunto coniuge obbligato sono in qualche modo tenuti a continuare a corrispondere una somma mensile in favore del coniuge titolare dell’assegno di mantenimento?
La risposta non è univoca e necessita di una distinzione a seconda che i coniugi siano solo separati oppure anche divorziati.
In primo luogo, occorre chiarire che il mantenimento è un’obbligazione di natura strettamente personale che si estingue con la morte del soggetto obbligato a versarlo.
Da ciò discende che, in caso di morte del soggetto obbligato, il coniuge beneficiario non avrà diritto alla corresponsione di alcun ulteriore assegno per il proprio mantenimento ma potrà soltanto esercitare i propri diritti successori e, al sussistere dei presupposti,percepire la cd. pensione di reversibilità.
Occorre tenere infatti a mente che la separazione non comporta lo scioglimento del matrimonio, con la conseguenza che anche dopo di essa i coniugi continuano ad essere qualificati come marito e moglie, mantenendo alcuni specifici diritti derivanti dal rapporto di coniugio come, ad esempio, i diritti successori nei confronti dell’altro.
Dal momento che il coniuge divorziato non ha alcun diritto successorio, il nostro ordinamento ha previsto uno strumento di tutela per il coniuge che, pur non potendo ereditare in quanto divorziato, percepisce l’assegno divorzile.
L’art.9 bis della legge 898/70 stabilisce infatti che dopo il decesso dell’obbligato il Tribunale può attribuire unassegno periodico a carico dell’eredità in favore dell’ex coniuge – non passato a nuove nozze – cui sia stato riconosciuto il diritto alla corresponsione periodica di somme di denaro e che si trovi in stato di bisogno.
In altre parole, l’ex coniuge che è già titolare di un assegno divorzile, che non si è risposato e che non dispone delle risorse necessarie al soddisfacimento dei propri bisogni primari né può procurarsele autonomamente, può chiedere con apposita istanza al Tribunale, che gli sia riconosciuta la corresponsione di un assegno periodico da parte degli eredi del defunto.
Questo assegno, detto assegno a carico dell’eredità o assegno successorio mira a garantire il sostentamento dell’ex coniuge, ed il suo ammontare viene quantificato tenuto conto di diversi fattori, tra cui la gravità dello stato di bisogno in cui versa il richiedente, il numero di eredi del soggetto obbligato e le condizioni economiche di questi.
Attenzione però! Il diritto all’assegno a carico dell’eredità viene meno nel caso venga meno lo stato di bisogno, oppure nel caso in cui il beneficiario passi a nuove nozze.
COSA NE PENSO IO?
Credo che il tema del diritto a percepire o meno l’assegno di mantenimento a seguito della morte del soggetto obbligato a corrisponderlo, seppur di estrema rilevanza, sia poco conosciuto.
Proprio per questo ritengo che sia importante avere un’informazione piena e consapevole dei propri diritti, strumento indispensabile per la tutela degli stessi.