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Può un genitore prendere decisioni per il figlio minore senza il consenso dell’altro?

Può un genitore prendere decisioni per il figlio minore senza il consenso dell’altro?

L'avvocato del Foro di Rovigo Fulvia Fois si occupa della punibilità della condotta di un genitore e della responsabilità genitoriale in caso di separazione o divorzio

Care lettrici e cari lettori,

Questa settimana voglio parlarvi di un argomento molto interessante e in merito al quale sorgono sempre davvero tantissime domande e controversie. Il tema è quello della responsabilità genitoriale e delle modalità in cui questa deve venire esercitata dai genitori.

Molto spesso i genitori separati o divorziati, cui i figli siano stati affidati in modo condiviso, mi chiedono se sia possibile prendere delle decisioni, magari anche di un certo rilievo, per la prole senza il consenso dell’altro.

Ebbene, il nostro Codice Civile prevede che entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale, che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.

La responsabilità genitoriale non cessa a causa di separazione o divorzio con la conseguenza che, anche in questi casi, ciascun genitore deve essere messo al corrente relativamente alle scelte inerenti ai figli, per l’assunzione delle quali deve prestare il proprio consenso. Ciò significa che in caso di contrasto tra genitori, non sarà possibile per uno solo di essi, assumere delle decisioni unilateralmente, tenendo all’oscuro l’altro o senza il suo consenso.

Pensiamo ad esempio ad una coppia di genitori che non sono d’accordo sull’iscrizione all’asilo del figlioletto: la madre vorrebbe iscriverlo ad un asilo pubblico, mentre il padre no.

In questa ipotesi, la madre del bambino non può iscriverlo senza l’autorizzazione del padrené può dichiarare, in sede di compilazione di domanda, di aver effettuato la scelta con il consenso dell’altro genitore.

Questa condotta, oltre che ad essere scorretta, può diventare molto pericolosa e, addirittura penalmente rilevante.

Sul punto si è espressa anche la Corte di Cassazione, che ha accolto il ricorso di un Pubblico Ministero contro una sentenza di assoluzione per particolare tenuità del fatto nei confronti di una madre la quale aveva dichiarato falsamente, nella documentazione presentata al dirigente scolastico dell’istituto frequentato dal figlio minore, di aver iscritto lo stesso con il consenso del padre, circostanza assolutamente non veritiera.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso evidenziando come la conflittualità tra genitori non possa essere considerata come attenuante della condotta della donna ma anzi, appoggiando i motivi di ricorso addotti dal P.M., va valutata come elemento aggravante il reato soprattutto in relazione all’intensità del dolo.

Ma, allora, come ci si dovrebbe comportare in questi casi?

Fermo restando che è fondamentale mettere da parte i conflitti personali e pensare esclusivamente al preminente interesse dei figli, cercando di comunicare e di pervenire ad un accordo, qualora ciò non fosse possibile, il nostro ordinamento prevede che ciascun genitore possa presentare ricorso al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.

Successivamente il Giudice procederà a sentire i genitori ed il figlio ultradodicenne (o anche di età inferiore se in grado di discernimento) e indicherà quelle che, secondo la sua valutazione, sono le scelte più all’interesse del minore.

Qualora ciò non fosse sufficiente a placare il contrasto tra genitori, il giudice attribuirà il potere di decisione al genitore maggiormente in grado di garantire l’interesse del minore.

Questa è una rubrica di informazione e divulgazione giuridica che ha il solo scopo di voler contribuire a livello sociale alla conoscenza dei propri diritti in quanto è mia convinzione che solo così è possibile tutelarli efficacemente dal punto di vista legale.

Se avete delle domande o volete propormi un argomento di cui parlare, potete farlo scrivendomi all’indirizzo e-mail dirittoetutela3.0@gmail.com o compilando il form che trovate sul sito www.studiolegalefois.com.

Avv. Fulvia Fois

 



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