Vacanza rovinata: si può chiedere il risarcimento?
Vacanza rovinata: si può chiedere il risarcimento?
L'avvocato del Foro di Rovigo Fulvia Fois si occupa di acquisti presso un’agenzia di viaggi o ad un tour operator
Care lettrici e cari lettori, oggi voglio parlare con voi di un argomento molto interessante di cui però non tutti sono a conoscenza.
Quanti di voi, a fronte del clima torrido degli ultimi giorni, hanno pregustato il piacere di immergersi in acque cristalline o di fare lunghe passeggiate all’ombra e profumo del bosco?
Al mare, in montagna o al lago, a breve tantissimi italiani partiranno per le tanto attese vacanze che, tuttavia, non sempre sono piacevoli.
Capita spesso che, proprio per non dover pensare a nulla, ci si affidi completamente ad un’agenzia di viaggi o ad un tour operator affinché si occupino di organizzare nel minimo dettaglio prenotazioni degli alloggi, escursioni, ristoranti ecc…
Può tuttavia accadere, per molteplici motivi, che qualcosa vada storto e, nonostante la sicurezza della prenotazione, i malcapitati si ritrovino improvvisamente sprovvisti di biglietto aereo o senza un albergo in cui soggiornare.
In questi casi, cosa può fare lo sfortunato turista? Ci sono delle responsabilità dell’operatore turistico?
Innanzitutto, dobbiamo ricordare che le agenzie di viaggi operano come “intermediari” tra clienti e operatori turistici che, invece, si occupano della vera e propria organizzazione del viaggio.
Ne consegue che, nel caso in cui i servizi non corrispondano a quelli offerti e per cui il turista ha pagato, a rispondere sarà non solo il tour operator ma anche l’agenzia, ciascuno secondo le proprie responsabilità.
Come comportarsi allora in questa eventualità?
Il Codice del Turismo prevede che in caso di difetto di conformità del contratto di pacchetto turistico, il viaggiatore deve darne tempestiva comunicazione all’operatore turistico ovvero all’agenzia di viaggio attraverso un reclamo in cui descrivere dettagliatamente la difformità del servizio, se possibile corredando il tutto con fotografie attestanti la veridicità di quanto asserito.
Il reclamo deve essere presentato tempestivamente e fino a 10 giorni dopo aver fatto rientro a casa.
A seguito del reclamo presentato, l’operatore dovrà porre rimedio al difetto di conformità e in caso di mancato adempimento, il viaggiatore avrà diritto ad una riduzione del prezzopagato per il pacchetto ovvero al risarcimento del danno.
Prima di agire in giudizio per tutelare le proprie ragioni, la questione potrebbe essere definita in via stragiudiziale attraverso la mediazione.
Tuttavia, nel caso in cui l’operatore non aderisse alla mediazione o nel caso in cui questa non andasse a buon fine, allora ci si potrà rivolgere al Giudice di Pace ovvero al Tribunale nel caso in cui i danni subiti superino i 5.000 euro.
Per tutelare i propri diritti ed ottenere quindi il risarcimento del danno, il viaggiatore deluso può agire entro tre anni dal ritorno qualora i danni siano derivati alla persona oppure entro un anno dal rientro se i danni sono esclusivamente patrimoniali, essendo sufficiente a tal scopo dimostrare unicamente l’esistenza dell’inadempimento.
La giurisprudenza ha inoltre precisato che l’ammontare del risarcimento deve essere parametrato al tempo inutilmente trascorso e all’irripetibilità dell’occasione perduta (pensiamo ad un viaggio di nozze) quando l’inadempimento o l’inesatta esecuzione delle prestazioni è non di scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 c.c., mentre la Cassazione ha precisato che per la risarcibilità del danno non patrimoniale da vacanza rovinata è necessario verificare la gravità della lesione e la serietà del pregiudizio patito dall’istante, al fine di accertarne la compatibilità col principio di tolleranza delle lesioni minime: in altre parole, non potremo certo chiedere il risarcimento del danno solo perché il bar dell’hotel non prepara il nostro cocktail preferito!
COSA NE PENSO IO?
Le vacanze sono sacre!
Quindi considerata l’importanza che la vacanza e il viaggio in generale hanno nella vita di ogni persona credo sia giusto tutelarla adeguatamente, nella speranza che una brutta esperienza non ci privi del piacere di provare quella sconfinata meraviglia che ci pervade quando andiamo alla scoperta di nuovi angoli di mondo.
Nella speranza e innata convinzione che le tutti agiscano con le migliori intenzioni divulgo l’informazionea tutela dei propri diritti perché è meglio conoscere che ignorare.
Questa è una rubrica di informazione e divulgazione giuridica che ha il solo scopo di voler contribuire a livello sociale alla conoscenza dei propri diritti in quanto è mia convinzione che solo così è possibile tutelarli efficacemente dal punto di vista legale.
Se avete delle domande o volete propormi un argomento di cui parlare, potete farlo scrivendomi all’indirizzo e-mail dirittoetutela3.0@gmail.com o compilando il form che trovate sul sito www.studiolegalefois.com.
Avv. Fulvia Fois